Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/1989
Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/1989
- Data di deposito
- 20 aprile 1989
- Data di decisione
- 12 aprile 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 12011
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPETENZA TERRITORIALE - COMPONENTI. La disposizione di cui all'art. 2, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 che prevede che la competenza territoriale delle commissioni tributarie di primo grado e' determinata dal luogo dove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso, prescindendo dalla residenza o domicilio fiscale del contribuente, non e' irragionevole, in quanto - come gia' rilevato nella sentenza n. 214/1976 - i componenti di dette commissioni giudicano in base alle prove e non alla conoscenza personale dei fatti, e d'altra parte la designazione di alcuni di essi da parte degli enti locali non si riconnette in alcun modo alle singole controversie da risolvere (sentenza n. 196 del 1982). Ne' sussiste la dedotta violazione della delega di cui all'art. 10, n. 14, legge n. 825 del 1971, dato che detta norma, nel disporre la revisione delle competenze territoriali delle commissioni tributarie, non ha posto vincoli specifici al legislatore delegato (cfr. sent. n. 217 del 1984). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.). - cfr. S. nn. 214/1976, 196/1982 e 217/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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