Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1989

Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
209/1989
Data di deposito
20 aprile 1989
Data di decisione
12 aprile 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 12011

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPETENZA TERRITORIALE - COMPONENTI. La disposizione di cui all'art. 2, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 che prevede che la competenza territoriale delle commissioni tributarie di primo grado e' determinata dal luogo dove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti e' proposto il ricorso, prescindendo dalla residenza o domicilio fiscale del contribuente, non e' irragionevole, in quanto - come gia' rilevato nella sentenza n. 214/1976 - i componenti di dette commissioni giudicano in base alle prove e non alla conoscenza personale dei fatti, e d'altra parte la designazione di alcuni di essi da parte degli enti locali non si riconnette in alcun modo alle singole controversie da risolvere (sentenza n. 196 del 1982). Ne' sussiste la dedotta violazione della delega di cui all'art. 10, n. 14, legge n. 825 del 1971, dato che detta norma, nel disporre la revisione delle competenze territoriali delle commissioni tributarie, non ha posto vincoli specifici al legislatore delegato (cfr. sent. n. 217 del 1984). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.). - cfr. S. nn. 214/1976, 196/1982 e 217/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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