Corte costituzionale
Ordinanza n. 188/1989
Corte cost., ord. 12 aprile 1989, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 188/1989
- Data di deposito
- 12 aprile 1989
- Data di decisione
- 10 aprile 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 34 del 18 febbraio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 12008
PROCESSO PENALE - PENA (MISURA DELLA) - DISSOCIATI DAL TERRORISMO - INDULTO E GRAZIA. Le commutazioni e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva previste dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n.34 per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non si riallacciano agli istituti della grazia e dell'indulto previsti all'art. 174 c.p.. Il richiamo al potere di grazia di cui all'art. 87, undicesimo comma, della Costituzione e' ultroneo in quanto tale beneficio ha natura strettamente personale. Il riferimento all'istituto dell'indulto condizionato di cui all'art. 79, primo comma, della Costituzione non e' puntuale in quanto, riguardando essenzialmente la scelta dei reati da beneficiare, non decide di regola sulle conseguenze che si producono sulle vicende giuridiche relative alle sanzioni o agli effetti penali delle sentenze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 sollevata in riferimento agli artt. 79, primo comma e 87, undicesimo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), sollevata, in riferimento agli artt. 79, primo comma, e 87, undicesimo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con ordinanza del 27 febbraio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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