Corte costituzionale
Ordinanza n. 185/1989
Corte cost., ord. 12 aprile 1989, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 185/1989
- Data di deposito
- 12 aprile 1989
- Data di decisione
- 10 aprile 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923
- art. 3, regio decreto n. 602 del 28 maggio 1931
Parametri
Massime
Massima n. 15266
Non e' in potere della Corte costituzionale decidere se sia in contrasto con gli invocati precetti costituzionali la mancata previsione della corresponsione di spese ed onorari al difensore di ufficio nel processo penale per gli ammessi al gratuito patrocinio, allorche' la prestazione eseguita non possa ritenersi saltuaria od occasionale. Tale questione, infatti, esige una precisazione dei limiti oltre i quali la prestazione eseguita non puo' ritenersi "saltuaria od occasionale", in tal modo postulando una scelta fra piu' soluzioni possibili - senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata - e quindi da effettuare sulla base di valutazioni discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 Cost., degli artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, in parte qua).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno con ordinanza del 14 marzo 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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