Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/1989

Corte cost., ord. 16 marzo 1989, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/1989
Data di deposito
16 marzo 1989
Data di decisione
6 marzo 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 400 del 31 luglio 1984
  • art. 399, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 15227

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 922/1988, O. nn. 1137/1988 e 91/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia", già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 922 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze