Corte costituzionale
Ordinanza n. 106/1989
Corte cost., ord. 9 marzo 1989, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 106/1989
- Data di deposito
- 9 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, codice penale militare di pace
- art. 169, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 15297
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa nel giudizio "a quo".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 17 marzo 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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