Corte costituzionale
Sentenza n. 990/1988
Corte cost., sent. 25 ottobre 1988, n. 990
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 990/1988
- Data di deposito
- 25 ottobre 1988
- Data di decisione
- 24 ottobre 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:990
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 36, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 36, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 4, ultimo co., legge n. 28 del 21 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 13400
L'unitarieta' della funzione docente non equivale alla unicita' del ruolo dei professori universitari. Il sistema normativo del 1980 statuisce una gerarchia di valori e di funzioni tra le due fasce del ruolo dei professori riservando compiti direttivi, organizzativi e di coordinamento all'ordinario acquisito all'istituzione universitaria attraverso piu' severa selezione concorsuale mirante ad individuare una personalita' scientifica compiutamente matura, mentre la diversa modalita' del reclutamento dell'associato e' preordinata ad accertarne soltanto l'idoneita' scientifica e didattica. Ne consegue la non fungibilita' del giudizio di conferma in ruolo di quest'ultimo con il giudizio per la nomina ad ordinario, restando l'uno e l'altro vincolati a un diverso grado di accertamento, l'operosita' scientifica e didattica di un idoneo e di un maturo. Ne' vale richiamare l'esonero dal periodo di prova sancito, per chi provenga da carriera corrispondente della stessa amministrazione, dall'art. 10, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, concernente gli impiegati civili dello Stato, essendo questa previsione di carattere generale rispetto alla quale la denunciata normativa si pone in rapporto di specialita', attesa l'estraneita' dei servizi pregressi al giudizio scientifico sui candidati al concorso per professore universitario di ruolo di prima fascia, i quali risultano tutti in condizione di totale parita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 6 e 36, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e 4, ultimo comma, L. 21 febbraio 1980 n. 28, nella parte in cui impongono il triennio di straordinariato anche ai vincitori di concorso per professore universitario di ruolo di prima fascia, gia' associati confermati).
Massima n. 13401
Nell'ambito dell'istruzione universitaria il principio del buon andamento della P.A. e' meglio realizzato promuovendo l'avanzamento della cultura e della scienza attraverso il rinnovamento del corpo docente. In particolare, con il parificare la condizione dei vincitori di concorso a professore universitario di ruolo di prima fascia il legislatore ha evitato di perpetuare situazioni acquisite in 'status' precedenti, ne', per le considerazioni di cui alla massima che precede, la posizione di professore di prima fascia puo' configurarsi come prosecuzione in carriera di quella di seconda fascia, ne' come luogo di scorrimento di 'status' riconosciuti da norme di diritto transitorio (quale l'art. 6, L. n. 705 del 1985, che consente all'associato confermato la permanenza in servizio fino al 70^ anno d'eta'. Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 6 e 36, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, e 4, ultimo comma, L. 21 febbraio 1980 n. 28, nella parte in cui prevedono la cessazione dal servizio al 65^ anno d'eta' di un docente che vantava in precedenza il diritto a permanere fino al 70^ anno, cosi' pregiudicando il buon andamento della P.A.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 36, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica") e dell'art. 4, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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