Corte costituzionale
Sentenza n. 977/1988
Corte cost., sent. 19 ottobre 1988, n. 977
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 977/1988
- Data di deposito
- 19 ottobre 1988
- Data di decisione
- 11 ottobre 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:977
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 938 del 23 dicembre 1982
- decreto-legge n. 829 del 12 novembre 1982
- art. 88, n.9, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 5, legge n. 996 del 8 dicembre 1970
- art. 88, n.8, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
- art. 91, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 90, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 87, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 91, n.4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 12216
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto da una Regione contro un provvedimento conseguenziale di altro non impugnato quando l'oggetto del ricorso non attiene al contenuto di quest'ultimo, bensi' alla statuizione del primo che puo' come nelle specie, essere concettualmente autonoma e distinta dalla statuizione dell'atto presupposto.
Massima n. 12217
CALAMITA' PUBBLICHE - Il ricorso contro un provvedimento contenente un'autonoma determinazione concernente le modalita' di attuazione di provvedimenti in precedenza adottati e non impugnati non puo' essere preso in considerazione indipendentemente dai provvedimenti ai quali e' direttamente collegato, costituendone il momento attuativo; pertanto, e' legittima l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 9 ottobre 1987 che, in relazione allo stato di emergenza determinato dalla crisi idrica della citta' di Napoli e dintorni, ha disposto senza sentire la Regione Molise, al fine di accelerare l'esecuzione delle opere relative alla captazione ed all'adduzione delle sorgenti di S. Bartolomeo, localizzate nella regione Molise, che la Regione Campania curi direttamente l'esecuzione dei lavori previa gara esplorativa tra almeno dieci imprese specializzate, essendo l'ordinanza stessa stata emanata (in base ai poteri attribuiti al detto Ministro dal D.L. 12 novewmbre 1982 n. 829, convertito con modificazioni nella L. 23 dicembre 1982 n. 938) per l'attuazione dei precedenti provvedimenti, non impugnati ed emanati dopo l'audizione della Regione Molise, con i quali era stata approvata la variante agli schemi di adduzione delle sorgenti di S. Bartolomeo ed era stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere occorrenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato la competenza di accelerare l'esecuzione delle opere relative alla captazione delle sorgenti "San Bartolomeo" ubicate nel territorio del Molise nel quadro del "programma di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e dei comuni limitrofi" e di dare incarico alla Regione Campania, assessorato ai lavori pubblici, di procedere "all'affidamento dei lavori previa una gara esplorativa tra almeno dieci imprese altamente specializzate".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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