Corte costituzionale
Sentenza n. 975/1988
Corte cost., sent. 19 ottobre 1988, n. 975
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 975/1988
- Data di deposito
- 19 ottobre 1988
- Data di decisione
- 11 ottobre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:975
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge provincia Bolzano n. 1 del 12 agosto 1951
- legge provincia Bolzano n. 12 del 1° settembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 12064
Quando la composizione di un organo pubblico sia integrata da rappresentanti di categoria, nominati su designazione sindacale - come nel caso della Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano - la legge non puo' individuare 'a priori', una volta per tutte, una o piu' organizzazioni come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorita' amministrativa preposta alla nomina, la quale valutera' volta per volta, comparativamente, il grado di rappresentativita' delle associazioni esistenti, secondo indici diversi, tra i quali, anche ma non solamente, il dato quantitativo e, nella provincia considerata, la componente etnica. Infatti il privilegio rigidamente attribuito ad una determinata organizzazione puo' scoraggiare l'adesione alle altre, con pregiudizio del principio della pluralita' sindacale e di quello, che ne e' corollario, della parita' di trattamento delle associazioni sindacali (art. 39, commi primo e quarto, Cost.). Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1, modificato dalla legge provinciale 1^ settembre 1971 n. 12, nella parte in cui prevede che i due rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza creditizia all' artigianato siano "scelti da due terne designate dall'Associazione provinciale dell'artigianato", anziche' dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della provincia. - S.nn. 25/1966, 15/1975, 68/1980; 2/1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1 ("Assistenza creditizia all'artigianato"), modificato dalla legge provinciale 1° settembre 1971 n. 12, nella parte in cui prevede che i due rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato siano "scelti da due terne designate dall'Associazione provinciale dell'artigianato", anziché dalle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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