Corte costituzionale

Sentenza n. 975/1988

Corte cost., sent. 19 ottobre 1988, n. 975

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
975/1988
Data di deposito
19 ottobre 1988
Data di decisione
11 ottobre 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:975

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge provincia Bolzano n. 1 del 12 agosto 1951
  • legge provincia Bolzano n. 12 del 1° settembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 12064

Quando la composizione di un organo pubblico sia integrata da rappresentanti di categoria, nominati su designazione sindacale - come nel caso della Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano - la legge non puo' individuare 'a priori', una volta per tutte, una o piu' organizzazioni come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorita' amministrativa preposta alla nomina, la quale valutera' volta per volta, comparativamente, il grado di rappresentativita' delle associazioni esistenti, secondo indici diversi, tra i quali, anche ma non solamente, il dato quantitativo e, nella provincia considerata, la componente etnica. Infatti il privilegio rigidamente attribuito ad una determinata organizzazione puo' scoraggiare l'adesione alle altre, con pregiudizio del principio della pluralita' sindacale e di quello, che ne e' corollario, della parita' di trattamento delle associazioni sindacali (art. 39, commi primo e quarto, Cost.). Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1, modificato dalla legge provinciale 1^ settembre 1971 n. 12, nella parte in cui prevede che i due rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza creditizia all' artigianato siano "scelti da due terne designate dall'Associazione provinciale dell'artigianato", anziche' dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della provincia. - S.nn. 25/1966, 15/1975, 68/1980; 2/1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1 ("Assistenza creditizia all'artigianato"), modificato dalla legge provinciale 1° settembre 1971 n. 12, nella parte in cui prevede che i due rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato siano "scelti da due terne designate dall'Associazione provinciale dell'artigianato", anziché dalle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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