Corte costituzionale
Sentenza n. 973/1988
Corte cost., sent. 19 ottobre 1988, n. 973
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 973/1988
- Data di deposito
- 19 ottobre 1988
- Data di decisione
- 11 ottobre 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:973
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Veneto del 19 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 13243
REGIONE VENETO - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - L'estensione di benefici previsti per il personale regionale gia' di ruolo a coloro che, precedentemente al loro inquadramento, erano legati con l'Amministrazione regionale da un rapporto di diritto privato, nonche' l'equiparazione a tutti gli effetti del servizio prestato in tale veste a quello svolto nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego si risolvono in un ingiustificato privilegio. E' pertanto, costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 97 Cost., la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Veneto approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986.
Massima n. 13244
REGIONE VENETO - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - Il passaggio di funzionare ad uffici diversi non puo' avere come conseguenza il deterioramento della loro condizione economica, specie se cio' possa riflettersi negativamente sull'efficienza, onde la previsione della conservzione da parte dei funzionari regionali con direzione di uffici, poi trasferiti ai Gruppi consiliari, dell'indennita' di direzione gia' goduta non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dell'art. 2, legge reg. Veneto approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986, recante "Modifiche agli artt. 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 ed all'art. 14, legge regionale 3 luglio 1984, n. 30").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Veneto, approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986 ("Modifiche agli artt. 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30");
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto, approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986 ("Modifiche agli artt. 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30"), sollevata con riferimento agli artt. 97 e 117 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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