Corte costituzionale

Sentenza n. 928/1988

Corte cost., sent. 28 luglio 1988, n. 928

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
928/1988
Data di deposito
28 luglio 1988
Data di decisione
8 luglio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:928

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 70 del 20 marzo 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11911

La disciplina dell'orario di lavoro del personale degli enti pubblici, in base e per effetto delle varie fonti di diverso livello (contratti collettivi succedutisi nel tempo e trasfusi in buona parte in vari d.P.R.: art. 6, d.P.R. n. 346 del 1983; art. 7, quarto comma, d.P.R. n. 13 del 1986; art. 7, d.P.R. n. 267 del 1987) non e' uniforme e rigida ma articolata e differenziata a seconda delle varie situazioni ed esigenze del personale. In particolare, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori legali, l'I.N.P.S. tiene conto (v. ordine di servizio della Direzione Generale dell'Istituto n. 527 del 20 gennaio 1982) della peculiarita' del rapporto e della necessita' che questi ultimi hanno di svolgere la loro attivita' professionale all'esterno dell'ufficio, per cui, con dichiarazione da essi stessi sottoscritta, possono attestare la durata della prestazione svolta all'esterno. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della l. 20 marzo 1975 n. 70 nella parte in cui stabilirebbe un orario di servizio unico per tutti i dipendenti degli enti contemplati nella stessa legge, compreso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza prevedere una particolare disciplina dell'orario di servizio per gli avvocati e i procuratori legali degli enti stessi, iscritti all'albo speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ed inquadrati nel ruolo professionale previsto dall'art. 15 della citata legge n. 70/75).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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