Corte costituzionale
Sentenza n. 926/1988
Corte cost., sent. 28 luglio 1988, n. 926
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 926/1988
- Data di deposito
- 28 luglio 1988
- Data di decisione
- 8 luglio 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:926
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1272 del 6 luglio 1939
- art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
- art. 13, comma 3, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
- art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952
Parametri
Massime
Massima n. 12943
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTI DI RIVERSIBILITA' Condizioni e limiti della tutela previdenziale, sotto forma di trattamento indiretto o di riversibilita', del nucleo familiare dello assicurato defunto sono affidati a scelte discrezionali del legislatore che restano insindacabili nel giudizio di costituzionalita', sempre che risulti osservato il criterio della ragionevolezza. (Nella specie, la Corte, sancendo tale principio, ha ritenuto presidiata da ragionevole giustificazione la limitazione del diritto al trattamento di riversibilita', per i figli maggiorenni dell'assicurato, stabilita dall'art. 13, terco comma del R.D.L. n. 636 del 1939 e successive modificazioni e integrazioni, osservando che la subordinazione di tale diritto alle condizioni della frequenza di corsi universitari e del difetto di prestazione di attivita' retribuita e' coerente con la funzione di detto trattamento, inteso a sopperire allo stato di bisogno dei figli superstiti, rispetto al quale un'attualita' di guadagno si configura come dirimente; e che siffatta limitazione non discrimina tale categoria di superstiti rispetto al coniuge dell'assicurato - cui compete il trattamento di riversibilita' anche se presti lavoro retribuito -, in quanto, con riguardo a quest'ultimo, la funzione del trattamento stesso e' diversa, trattandosi di sopperire non ad uno stato di bisogno in atto, ma di prevenire l'eventualita' stessa del bisogno, con l'attuazione di una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta, in vita, dal reddito dell'altro coniuge). - cfr. S.nn. 6, 7, 8 del 1980 e 145 del 1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), a sua volta sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevate dal Pretore di Modena, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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