Corte costituzionale
Sentenza n. 880/1988
Corte cost., sent. 26 luglio 1988, n. 880
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 880/1988
- Data di deposito
- 26 luglio 1988
- Data di decisione
- 7 luglio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:880
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 12937
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI La legge-quadro sull'artigianato 8 agosto 1983, n. 443 ha previsto, quale requisito per la qualificazione di "artigiano", che il titolare dell'impresa non limiti il suo apporto alla organizzazione e direzione commerciale della stessa, ma svolga anche attivita' manuale, partecipando al processo produttivo, sicche' il suo lavoro abbia carattere determinante. Dalla sussistenza dell'elemento "lavoro" e, per di piu', dalla prevalenza di questo nell'attivita' dell'artigiano, discende l'impossibilita' di negare ad essa la tutela assicurata al lavoro dai precetti costituzionali, rimanendo indifferente il fatto che esso si svolga all'estero: il luogo di lavoro non puo' far venir meno - come gia' chiarito dalla sentenza della Corte n. 369 del 1985 - le ragioni della tutela assicurativa, specie per la specifica previsione della norma costituzionale (art. 35 Cost.). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., gli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui delimitano al territorio dello Stato italiano la efficacia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'I.N.A.I.L. a favore degli artigiani. - S.n. 369/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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