Corte costituzionale

Sentenza n. 880/1988

Corte cost., sent. 26 luglio 1988, n. 880

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
880/1988
Data di deposito
26 luglio 1988
Data di decisione
7 luglio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:880

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 12937

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI La legge-quadro sull'artigianato 8 agosto 1983, n. 443 ha previsto, quale requisito per la qualificazione di "artigiano", che il titolare dell'impresa non limiti il suo apporto alla organizzazione e direzione commerciale della stessa, ma svolga anche attivita' manuale, partecipando al processo produttivo, sicche' il suo lavoro abbia carattere determinante. Dalla sussistenza dell'elemento "lavoro" e, per di piu', dalla prevalenza di questo nell'attivita' dell'artigiano, discende l'impossibilita' di negare ad essa la tutela assicurata al lavoro dai precetti costituzionali, rimanendo indifferente il fatto che esso si svolga all'estero: il luogo di lavoro non puo' far venir meno - come gia' chiarito dalla sentenza della Corte n. 369 del 1985 - le ragioni della tutela assicurativa, specie per la specifica previsione della norma costituzionale (art. 35 Cost.). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., gli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui delimitano al territorio dello Stato italiano la efficacia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'I.N.A.I.L. a favore degli artigiani. - S.n. 369/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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