Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1988
Corte cost., sent. 26 gennaio 1988, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, legge n. 297 del 29 maggio 1982
- art. 5, comma 2, legge n. 297 del 29 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 10259
L'attribuzione di un beneficio aggiuntivo ai lavoratori che non conseguono il reinserimento globale, nella retribuzione annua utile ai fini del nuovo trattamento di fine rapporto, di tutti i punti di contingenza a suo tempo "congelati" dal D.L. n. 91 del 1977, ha funzione prettamente risarcitoria ed equitativa, intesa ad evitare che i suddetti lavoratori siano ingiustamente penalizzati per effetto della diversita` della base di calcolo dell'indennita`. Trattasi di scelta di politica economico-sociale che necessariamente ha potuto produrre inconvenienti e scompensi, peraltro di durata molto limitata e di modesta entita`, attesa la temporaneita` della norma,i cui effetti sono cessati gia` dal 1986: di talche` non sussiste violazione dell'art. 3 Cost. Ne` il modesto divario che si puo` produrre tra categorie di lavoratori che cessano dal rapporto in varie epoche arreca offesa, in misura censurabile dalla Corte costituzionale, al criterio della quantita` di lavoro assunto come durata del rapporto e componente del calcolo del 'quantum' della indennita` (art. 36 Cost.), essendo sufficiente l'esistenza di un rapporto ragionevole tra quantita` di lavoro e retribuzione complessiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 5, commi secondo e terzo, L. 29 maggio 1982 n. 297, la` dove e` prevista, a favore dei lavoratori cessati dal servizio anteriormente al 1986, la corresponsione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto ed in cifra fissa, degli aumenti dell'indennita` di contingenza maturati tra il 1^ febbraio 1977 ed il 31 maggio 1982 e non ancora recupe- rati con il meccanismo previsto dal comma secondo dello stesso art. 5). - v. S. n. 142/1980
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dai Pretori di Milano, Biella, Novara, Bra, Montecchio Emilia, Roma, Corteolona, Frosinone, Saluzzo e Piombino e dai Tribunali di Novara ed Arezzo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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