Corte costituzionale

Sentenza n. 823/1988

Corte cost., sent. 14 luglio 1988, n. 823

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
823/1988
Data di deposito
14 luglio 1988
Data di decisione
4 luglio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:823

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 40, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 17, legge n. 64 del 2 febbraio 1974
  • art. 20, legge n. 64 del 2 febbraio 1974
  • art. 18, legge n. 64 del 2 febbraio 1974
  • art. 17, lett.B, legge n. 10 del 28 gennaio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 13259

Sia in base ai lavori preparatori, che in ragione dell'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, deve concludersi nel senso che lo stesso articolo esclude l'applicazione di sanzioni penali alle ipotesi di mancata preentazione dell'istanza di sanatoria. E' pertanto infondata, siccome basantesi su interpretazione non condivisibile della norma impugnata, la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui punirebbe determinati fatti con pene piu' gravi di quelle previste dalle norme vigenti all'epoca in cui i fatti stessi furono commessi, sollevata con riferimento all'art. 25, secondo c., Cost., come pure quella, relativa alla stessa norma, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo secondo cui per analoghi abusi edilizi commessi dopo il 1 ottobre 1983 (e percio' non suscettibili di sanatoria) ma prima dell'entrata in vigore della legge in questione, non e' previsto un analogo sistema sanzionatorio, restando in vigore quello meno gravoso esistente al tempo del commesso reato. E' inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede un inasprimento delle sanzioni non solo in caso di mancata presentazione della domanda di sanatoria, ma anche per le ipotesi di mancata effettuazione della dovuta oblazione, che puo' essere determinata da fattori non riconducibili alla volonta' del soggetto, come l'impossibilita' di far fronte al pagamento a causa di disagiate condizioni economiche, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la stessa e' irrilevante risultando che l'imputato non ha presentato istanze di sanatoria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e terzo comma, cod. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 19 dicembre 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze