Corte costituzionale
Sentenza n. 823/1988
Corte cost., sent. 14 luglio 1988, n. 823
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 823/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:823
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 40, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 17, legge n. 64 del 2 febbraio 1974
- art. 20, legge n. 64 del 2 febbraio 1974
- art. 18, legge n. 64 del 2 febbraio 1974
- art. 17, lett.B, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 13259
Sia in base ai lavori preparatori, che in ragione dell'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, deve concludersi nel senso che lo stesso articolo esclude l'applicazione di sanzioni penali alle ipotesi di mancata preentazione dell'istanza di sanatoria. E' pertanto infondata, siccome basantesi su interpretazione non condivisibile della norma impugnata, la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui punirebbe determinati fatti con pene piu' gravi di quelle previste dalle norme vigenti all'epoca in cui i fatti stessi furono commessi, sollevata con riferimento all'art. 25, secondo c., Cost., come pure quella, relativa alla stessa norma, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo secondo cui per analoghi abusi edilizi commessi dopo il 1 ottobre 1983 (e percio' non suscettibili di sanatoria) ma prima dell'entrata in vigore della legge in questione, non e' previsto un analogo sistema sanzionatorio, restando in vigore quello meno gravoso esistente al tempo del commesso reato. E' inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede un inasprimento delle sanzioni non solo in caso di mancata presentazione della domanda di sanatoria, ma anche per le ipotesi di mancata effettuazione della dovuta oblazione, che puo' essere determinata da fattori non riconducibili alla volonta' del soggetto, come l'impossibilita' di far fronte al pagamento a causa di disagiate condizioni economiche, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la stessa e' irrilevante risultando che l'imputato non ha presentato istanze di sanatoria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e terzo comma, cod. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 19 dicembre 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze