Corte costituzionale
Sentenza n. 822/1988
Corte cost., sent. 14 luglio 1988, n. 822
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 822/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:822
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 297 del 29 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12169
In materia di ordinamento pensionistico, sono costituzionalmente illegittime quelle modificazioni legislative che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando sia gia' subentrato lo stato di quiescenza, peggiorino, senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attivita' lavorativa. (Nella specie, la Corte, ribadendo tale principio, gia' altre volte espresso, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 3 della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui - mentre stabilisce nuovi criteri di computo della contribuzione utile a pensione, dando rilievo alle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza del pensionamento -, non fa salva la posizione giuridica del lavoratore il quale, alla data di entrata in vigore della medesima legge, si trovi ad aver gia' maturato, nell'ultimo decennio prima del pensionamento, il triennio di migliore retribuzione contributiva, ai sensi della previgente disposizione di cui all'art. 26 della legge n. 160 del 1975). - cfr. S.nn. 349/1985; 36/1985; 210/1971).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze