Corte costituzionale

Sentenza n. 821/1988

Corte cost., sent. 14 luglio 1988, n. 821

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
821/1988
Data di deposito
14 luglio 1988
Data di decisione
4 luglio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:821

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 12085

Essendo, ormai, sostanzialmente compiuto, sia per effetto della giurisprudenza costituzionale, sia per intervento dello stesso legislatore (art. 6 della legge n. 29 del 1979 e art. 22 della legge n. 440 del 1987, di conversione del d.l. n. 352 del 1987), il processo di assimilazione dell'indennita' premio di servizio, dovuta ai dipendenti degli enti locali, all'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, e' priva di ragionevole giustificazione e violativa del principio di eguaglianza la disposizione che, fra le categorie di superstiti aventi diritto alla prima di tali indennita', in forma indiretta, include i soli fratelli e sorelle inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto, mentre le stesse categorie dei superstiti dei dipendenti dello Stato hanno diritto alla seconda in base al solo rapporto di parentela, anche se abili, occupati e non conviventi (l. n. 177 del 1976, art. 7 e d.P.R. n.1034 del 1984, art. 7, n. 8). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 3 dela legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'INADEL all'erogazione dell'indennita' premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilita' a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso. - Sentt. nn. 110 del 1981; 115 del 1979; 46 del 1983; 763 del 1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'INADEL all'erogazione dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilità a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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