Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1988
Corte cost., sent. 26 gennaio 1988, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 437, comma 2, codice di procedura civile
- art. 20, comma 1, legge n. 533 del 11 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10258
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello trova la sua coerente ed insopprimibile ragion d'essere nella nuova struttura conferita al processo di primo grado dalla legge n. 533 del 1973, con l'attuazione dei principi di oralita` e di immediatezza; pertanto, il divieto non e` applicabile nel caso in cui il procedimento di primo grado si sia svolto secondo il rito previgente a tale legge, poiche`, in tal caso, lo 'ius novorum' consentito dall'art. 345 cod. proc. civ. va considerato come un effetto gia` prodotto dalla sentenza conclusiva di detto grado di giudizio. (Non fonda- tezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legit- timita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e relativa agli artt. 437, comma secondo, cod. proc. civ., e 20, comma primo, L. 11 agosto 1973 n. 533, nella parte in cui non consentono, in via transitoria, la proposizione di nuove eccezioni in appello nel caso di procedimenti svoltisi in primo grado secondo il rito previgente alla menzionata legge e sottopo- sti, in fase di gravame, alla trattazione col nuovo rito).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 437, secondo comma, cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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