Corte costituzionale
Sentenza n. 799/1988
Corte cost., sent. 14 luglio 1988, n. 799
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 799/1988
- Data di deposito
- 14 luglio 1988
- Data di decisione
- 4 luglio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:799
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, lett.B, legge n. 56 del 28 febbraio 1987
- art. 5, lett.D, legge n. 56 del 28 febbraio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 13403
La natura politica della vicepresidenza della Commissione regionale per l'impiego - riservata ad un membro della Giunta regionale designato dal Presidente della stessa - evidenzia la posizione preminente conferita, all'interno dell'organo, alla rappresentanza regionale dalla L. n. 56 del 1987, volta a coordinare le competenze statali in tema di collocamento e quelle regionali relative alla formazione professionale. La funzione vicaria del vicepresidente rispetto al presidente ed i correlativi poteri di convocazione e fissazione dell'ordine del giorno evitano la protrazione dei tempi della programmazione si' che eventuali inconvenienti vanno considerati come mere evenutalita' di fatto. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. b), L. 18 febbraio 1987 n. 56, nella parte in cui prevede un 'parere', da parte della Commissione regionale per l'impiego, sui programmi di formazione professionale predisposti dalla Regione (tale da compromettere procedimenti e tempi della programmazione e da vulnerare le specifiche attribuzioni regionali) sollevata dalla Regione Lombardia in relazione agli artt. 117 e 118 Cost..
Massima n. 13404
La formula legislativa "politica attiva del lavoro" esprime una preordinazione funzionale tra "inserimento al lavoro" ed "occupazione" e, pertanto, non e' possibile scindere le attribuzioni regionali circa il primo dalle competenze statali riguardanti la seconda. Infatti, orientando tale politica verso i soggetti piu' deboli, quali i lavoratori minorati, si tende a prevenire l'intervento assistenziale in loro favore. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. d), L. 28 febbraio 1987 n. 56, - che consente alle commissioni regionali per l'impiego di predisporre programmi di "inserimento al lavoro", di lavoratori minorati o di difficile collocamento in collaborazione con le imprese ed integrando le iniziative regionali - sollevata dalla Regione Lombardia in relazione agli artt. 117 e 118 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. b) e d), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ("Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"), sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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