Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1988

Corte cost., sent. 26 gennaio 1988, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/1988
Data di deposito
26 gennaio 1988
Data di decisione
14 gennaio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 14, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 10252

Mentre non e` irrazionale la decadenza, per l'intero, dal trattamento di malattia, nella durata fissa ed eguale per tutti di dieci giorni, per l'inosservanza del non gravoso onere della reperibilita` alla visita medica di controllo - attesa anche la possibilita` data al lavoratore di addurre un motivo serio ed apprezzabile della sua irreperibilita` -, e`, al contrario irrazionale nonche` gravemente lesiva del diritto costituzionalmente riconosciuto dall'art. 38, comma secondo, Cost., la prevista perdita del trattamento economico nella misura della meta` per i giorni successivi (ai primi dieci). Infatti tale decadenza e` legata allo stesso fatto (irreperibilita` non giustificata), la cui valenza e rilevanza sociale diminuisce con il passare del tempo ed e`, in piu`, connessa ad una durata della malattia, variabile da caso a caso, incerta e indeterminata, con la conseguenza, quindi, che il trattamento potrebbe risultare non piu` adeguato alla esigenza di vita e allo stato di bisogno del lavoratore, aggravato dal protrarsi della sospensione dell'attivita` lavorativa e della retribuzione. Decadenza non piu` irrazionale ove sia collegata alla irreperibilita` del lavoratore ad una seconda visita di controllo, ovvero ad un ulteriore comportamento di piu` grave rilevanza sociale e produttivo di piu` gravi effetti negativi sul funzionamento del sistema previdenziale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 1983, n. 638), nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della meta` per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni. - v. S. nn. 180/1982; 67/1975; 91/1976.

Massima n. 13619

Il precetto dell'art. 38, comma secondo, Cost. non e` violato dalla normativa che regoli l'insorgenza e l'esercizio del diritto dei lavoratori, nell'evento malattia, ad un trattamento che assicuri mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, e che detti, in particolare, condizioni, requisiti ed oneri, purche` questi non siano ne` vessatori ne` eccessivamente gravosi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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