Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1988
Corte cost., sent. 26 gennaio 1988, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1988
- Data di deposito
- 26 gennaio 1988
- Data di decisione
- 14 gennaio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 14, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 10252
Mentre non e` irrazionale la decadenza, per l'intero, dal trattamento di malattia, nella durata fissa ed eguale per tutti di dieci giorni, per l'inosservanza del non gravoso onere della reperibilita` alla visita medica di controllo - attesa anche la possibilita` data al lavoratore di addurre un motivo serio ed apprezzabile della sua irreperibilita` -, e`, al contrario irrazionale nonche` gravemente lesiva del diritto costituzionalmente riconosciuto dall'art. 38, comma secondo, Cost., la prevista perdita del trattamento economico nella misura della meta` per i giorni successivi (ai primi dieci). Infatti tale decadenza e` legata allo stesso fatto (irreperibilita` non giustificata), la cui valenza e rilevanza sociale diminuisce con il passare del tempo ed e`, in piu`, connessa ad una durata della malattia, variabile da caso a caso, incerta e indeterminata, con la conseguenza, quindi, che il trattamento potrebbe risultare non piu` adeguato alla esigenza di vita e allo stato di bisogno del lavoratore, aggravato dal protrarsi della sospensione dell'attivita` lavorativa e della retribuzione. Decadenza non piu` irrazionale ove sia collegata alla irreperibilita` del lavoratore ad una seconda visita di controllo, ovvero ad un ulteriore comportamento di piu` grave rilevanza sociale e produttivo di piu` gravi effetti negativi sul funzionamento del sistema previdenziale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 1983, n. 638), nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della meta` per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni. - v. S. nn. 180/1982; 67/1975; 91/1976.
Massima n. 13619
Il precetto dell'art. 38, comma secondo, Cost. non e` violato dalla normativa che regoli l'insorgenza e l'esercizio del diritto dei lavoratori, nell'evento malattia, ad un trattamento che assicuri mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, e che detti, in particolare, condizioni, requisiti ed oneri, purche` questi non siano ne` vessatori ne` eccessivamente gravosi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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