Corte costituzionale
Sentenza n. 769/1988
Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 769
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 769/1988
- Data di deposito
- 7 luglio 1988
- Data di decisione
- 22 giugno 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:769
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 850 del 23 dicembre 1976
- art. 14-septies, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
- decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981
- decreto-legge n. 25 del 8 febbraio 1988
- art. 1, legge n. 29 del 21 febbraio 1977
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 26, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 3, legge n. 114 del 16 aprile 1974
- art. 8, legge n. 114 del 16 aprile 1974
- art. 3, legge n. 160 del 3 giugno 1975
- art. 9, legge n. 54 del 26 febbraio 1982
- art. 2, legge n. 140 del 15 aprile 1985
- legge n. 93 del 21 marzo 1988
- art. 7, legge n. 160 del 3 giugno 1975
- art. 12, legge n. 118 del 30 marzo 1971
- art. 13, legge n. 118 del 30 marzo 1971
- art. 19, legge n. 118 del 30 marzo 1971
- art. 10, legge n. 854 del 18 dicembre 1973
- art. 11, legge n. 854 del 18 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12079
Se e' vero che il combinato disposto degli artt. 3 e 38 Cost. impedisce che vi siano disparita' di trattamento tra soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettivita', perche' versanti in analoghe condizioni di bisogno e di incapacita', per ragioni di salute e/o di eta', (quali devono ritenersi, da un lato, gli aventi diritto alla pensione sociale, e, dall'altro, gli invalidi civili parziali con esclusione, quindi, di soggetti affetti da invalidita' assoluta, la cui condizione e' stata sempre coerentemente valutata dal legislatore come meritevole di un trattamento di maggior favore rispetto a quello riservato alle altre due categorie menzionate), di procacciarsi i mezzi di sostentamento, non e' men vero che, coeteris paribus, realizzare la omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare, nei vari casi assimilabili, lo stato di bisogno ed adeguare opportunamente i relativi livelli di prestazione, e' compito che spetta al legislatore, dovendosi escludere che, in applicazione del principio di uguaglianza, la Corte costituzionale possa trarre il tertium comparationis, per la valutazione della legittimita' del trattamento riservato ad una categoria di soggetti, da disposizioni dettate per l'altra, ma aventi carattere derogatorio rispetto all'assetto normativo considerato nel suo insieme. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, con riferimento ai suddetti parametri, relativamente alle disposizioni che, nel fissare nuove e piu' favorevoli condizioni reddituali per l'erogazione dei trattamenti assistenziali agli invalidi civili assoluti e parziali, non le estendono al caso della pensione sociale, dovendosi, in particolare, rilevare il menzionato carattere derogatorio (in via di progressivo assorbimento, a causa di successiva evoluzione normativa) nell'art. 14 septies del D.L. n. 663/79, come introdotto con la legge di conversione n. 33/80, concernente la condizione degli invalidi civili parziali. (Questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma primo, Cost., degli artt. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 1977, n. 29, e 14 septies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33). - S.nn. 43 del 1983 e 6 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti) e 14 septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 567/83).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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