Corte costituzionale

Sentenza n. 764/1988

Corte cost., sent. 7 luglio 1988, n. 764

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
764/1988
Data di deposito
7 luglio 1988
Data di decisione
22 giugno 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:764

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge n. 29 del 7 febbraio 1979
  • art. 4, legge n. 299 del 7 luglio 1980
  • art. 13, legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 12077

Le norme impugnate, disponendo, ai fini della ricongiunzione, da parte dei dipendenti dell'impiego pubblico, di periodi assicurativi, che la riserva matematica - sulla quale va calcolata la entita' del contributo posto a carico del richiedente - da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o dell'ente in cui opera la ricongiunzione, sia determinata in base alle tabelle di cui all'art. 13, u.c., della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del lavoro 27 gennaio 1964, si pongono in contrasto con i principi di uguaglianza e parita' tra uomo e donna enunziati negli artt. 3 e 37 Cost.. Invero, dette tabelle furono predisposte con coefficienti differenziati tra maschi e femmine alla stregua della differenza esistente tra gli uni e le altre nel settore privato in ordine all'eta' pensionabile - e, quindi, della maturazione della pensione della donna anticipata rispetto a quella dell'uomo e di una maggiore durata media della sua erogazione - differenza da cui deriva l'importo sensibilmente maggiore della riserva matematica per la donna rispetto all'uomo. L'estensione di tale sistema, proprio del settore privato, al pubblico impiego non trova alcuna razionale giustificazione, atteso che gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi quanto all'eta' pensionabile. Va, pertanto, dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma terzo, della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, e 4, comma primo, della Legge 7 luglio 1980, n. 153, nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze