Corte costituzionale

Sentenza n. 743/1988

Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 743

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
743/1988
Data di deposito
30 giugno 1988
Data di decisione
20 giugno 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:743

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 13191

L'intervento di soggetto diverso da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a resistervi (nella specie: dell'Ente per il turismo di Belluno) deve, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ritenersi inammissibile. - v. sentt. nn. 8, 17, 18 del 1957; ord. 2 aprile 1958; 22 aprile 1975; 3 giugno 1976; 23 febbraio 1977; ord. n. ÍËÏö Q™.

Massima n. 13192

L'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, relativo alla decisione del Capo dello Stato sulle contestazioni dei confini comunali e provinciali deve ritenersi ancora in vigore e non abrogato ne' dalla normativa di trasferimento alle regioni di tale funzione (art. 1, lett. d, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1; art. 16, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) - che va riferita alla decisione di contestazione di confini fra comuni appartenenti alla medesima regione -, ne' dagli artt. 131, 132, 134 Cost. i quali nulla dispongono per quel che attiene all'ipotesi di contestazione di confini. (Spettanza allo Stato della decisione in ordine alla contestazione di confini fra il Comune di Canazei e il Comune di Rocca Pietore).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato decidere con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 in ordine alla contestazione di confini proposta dal Comune di Canazei ed ai sensi dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, recante "Testo unico della legge comunale e provinciale", nella permanenza in vigore di tale norma e, per l'effetto, rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto contro lo Stato e nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, nonché della Provincia di Trento con atto notificato il 19 gennaio 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze