Corte costituzionale
Sentenza n. 733/1988
Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 733
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 733/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:733
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Liguria n. 8 del 17 febbraio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 13167
L'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 - che prevede l'inquadramento automatico nel livello corrispondente al livello di fatto esercitato a favore dei dipendenti che, dopo aver presentato domanda nei concorsi interni di cui all'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, ottenendo la nomina abbiano prestato servizio, alla data della stessa legge n. 8 del 1982, per almeno trenta mesi - ha posto una disciplina transitoria ed eccezionale diretta a sanare la situazione determinatasi a seguito degli annullamenti, da parte del giudice amministrativo per violazioni procedimentali, dei concorsi interni, espletati ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978: tale disciplina non viola il principio generale di eguaglianza in quanto la categoria dei dipendenti presi in considerazione ai fini della convalida delle mansioni di fatto espletate non poteva essere altro che quella di coloro che avevano partecipato ai concorsi interni, successivamente annullati, presentando in termini la domanda e risultando vincitori. (Infondatezza - in relazione all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante "Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27" sollevata dal T.A.R. della Liguria)
Massima n. 13168
La disciplina transitoria ed eccezionale dettata dall'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 - che ha convalidato le mansioni di fatto espletate dai dipendenti regionali vincitori dei concorsi interni espletati ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978 e successivamente annullati per violazioni procedimentali dal giudice amministrativo - risulta adottata dalla Regione al fine di sanare la situazione di illegittimita' costituzionale determinatasi in seguito alle pronunce del giudice amministrativo e di consentire il normale svolgiemento delle attivita' regionale: essa pertanto non si pone in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. (Infondatezza - in relaziona all'art. 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante "Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27" sollevata dal T.A.R. della Liguria)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. della Liguria con le ordinanze di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 4 della legge regionale della Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante "Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n. 27" con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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