Corte costituzionale
Sentenza n. 730/1988
Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 730
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 730/1988
- Data di deposito
- 30 giugno 1988
- Data di decisione
- 20 giugno 1988
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:730
Norme oggetto del giudizio
- circolare della regione Toscana del 13 maggio 1980
Parametri
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 118, Costituzione
- art. 79, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 13161
CENSIMENTO - CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE Non e' invasiva della sfera di competenza dello Stato in materia di anagrafe della popolazione la circolare della Regione Toscana del 13 maggio 1980, la quale, in occasione del censimento, prevede l'assunzione, da parte della regione stessa, di compiti di coordinamento e di sostegno ai comuni. Tale circolare, in quanto prevede attivita' riconducibili ad una collaborazione tecnica offerta ai comuni, al fine di acquisire una serie di informazioni utili per le operazioni di conoscenza e di programmazione territoriale, appare infatti coerente con il principio di leale cooperazione, che trova la sua piu' elementare e generale espressione nel dovere di mutua informazione. - cfr. S. nn. 359/1985; 201/1987; O. n. 495/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla regione preordinare, con la circolare prot. IV/13528/4.12 del 13 maggio 1980: la costituzione di un gruppo di lavoro regionale col compito di definire i criteri per la stesura dei piani topografici di censimento e di dare su di essi un parere preliminare all'approvazione formale da parte dell'ISTAT; la promozione di un comitato di coordinamento regionale col compito di istruire il personale di ogni comune e segnalare le esigenze di sostegno tecnico; l'indizione di riunioni di tutti i comuni nell'ambito di ciascuna associazione intercomunale; il sostegno tecnico, con proprio personale, ai comuni che ne facciano documentata richiesta;
Rigetta di conseguenza il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della regione Toscana indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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