Corte costituzionale

Sentenza n. 726/1988

Corte cost., sent. 30 giugno 1988, n. 726

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
726/1988
Data di deposito
30 giugno 1988
Data di decisione
20 giugno 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:726

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Sardegna del 15 maggio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 13406

Il principio della corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio governativo e motivi del ricorso deve ritenersi rispettato anche quando i primi sono formulati in modo sintetico e sommario, sempreche' la regione sia stata ragionevolmente messa in grado di rendersi conto delle obiezioni mosse in sede di rinvio e queste coincidano sostanzialmente con quelle sviluppate nel ricorso.

Massima n. 13407

La disciplina dell'accesso nell'impiego pubblico, ancorche' contenuta in una legge regionale che si definisce applicativa- integrativa di una legge statale, rientra comunque nella materia "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale" attribuita alla competenza esclusiva della Regione Sardegna, in quanto, ai fini della definizione del tipo o del valore di un atto normativo, la inequivoca determinazione delle correlative norme di competenza prevale senz'altro sull'autoqualificazione espressa dell'atto.

Massima n. 13408

Dall'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93 non discende un principio generale dell'ordinamento giuridico secondo cui la tassativa indicazione dei casi di assunzione obbligatoria, in deroga al principio del pubblico concorso, spetta alla legge statale, in quanto, in forza del precetto dell'art. 2, n. 3 della stessa legge, la disciplina dei procedimenti di costituzione del rapporto di pubblico impiego rientra nelle competenze regionali, pertanto, la legge della Regione Sardegna riapprovata il 15 maggio 1986, che, nel disciplinare l'assunzione dei familiari delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, ne circoscrive l'ambito di operativita', da un lato, e la estende ad altre categorie, dall'altro, non contrasta con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Massima n. 13409

Poiche' la normativa statale concernente il diritto all'assunzione dei congiunti delle vittime del dovere nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni, prevede una deroga eccezionale al principio dell'accesso nell'impiego pubblico mediante concorso giustificata dal dovere inderogabile di solidarieta' previsto dall'art. 2 della Costituzione, la normativa regionale, ancorche' adottata nell'esercizio di una competenza esclusiva, oltre ad assicurare le garanzie e le modalita' per rendere effettivo quel diritto, puo' prevedere garanzie suppletive e forme analoghe di tutela anche in favore di altre categorie meritevoli di protezioni, in dipendenza di fenomeni peculiari al proprio ambito territoriale, ma non puo' prevedere eccezioni che non siano correlate a valori fondamentali o che producano effetti irragionevolmente discriminatori, ne' puo' limitare il godimento di diritti previsti dalla legislazione statale (Illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, della legge della Regione Sardegna riapprovata il 15 maggio 1986 che limita il diritto all'assunzione previsto dalla legislazione statale in favore dei congiunti delle vittime degli incendi verificatisi in Sardegna ad un solo componente del nucleo familiare).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Sardegna, approvata il 4 febbraio 1986 e riapprovata il 15 maggio 1986, recante il titolo "Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466", per violazione degli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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