Corte costituzionale

Sentenza n. 700/1988

Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 700

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
700/1988
Data di deposito
23 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:700

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981
  • legge n. 54 del 26 febbraio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 12071

L'ottenuta liquidazione di una pensione, sia pure di invalidita', e' legittimamente configurata, dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982, come preclusiva dell'ivi prevista facolta' di opzione, dei lavoratori che non abbiano raggiunto il massimo di anzianita' assicurativa, a continuare la prestazione della loro opera anche oltre il limite dell'eta' pensionabile. Invero, tale previsione solo indirettamente comporta un beneficio per i lavoratori, mentre e' precipuamente destinata al miglioramento della situazione finanziaria dell'istituto assicuratore (con un aumento di attivo conseguente alla maggior contribuzione ed una diminuzione di passivo, dovuta al ritardo nell'erogazione di prestazioni); e la suddetta preclusione si giustifica con l'intento del legislatore di attenuare gli effetti negativi che il conseguimento di uno scopo siffatto puo' determinare sul piano dell'occupazione, a causa della contrazione della nuova occupazione, specie giovanile, onde deve escludersene ogni carattere discriminatorio o lesivo dei diritti previdenziali dei lavoratori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze