Corte costituzionale
Sentenza n. 700/1988
Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 700
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 700/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:700
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981
- legge n. 54 del 26 febbraio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12071
L'ottenuta liquidazione di una pensione, sia pure di invalidita', e' legittimamente configurata, dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982, come preclusiva dell'ivi prevista facolta' di opzione, dei lavoratori che non abbiano raggiunto il massimo di anzianita' assicurativa, a continuare la prestazione della loro opera anche oltre il limite dell'eta' pensionabile. Invero, tale previsione solo indirettamente comporta un beneficio per i lavoratori, mentre e' precipuamente destinata al miglioramento della situazione finanziaria dell'istituto assicuratore (con un aumento di attivo conseguente alla maggior contribuzione ed una diminuzione di passivo, dovuta al ritardo nell'erogazione di prestazioni); e la suddetta preclusione si giustifica con l'intento del legislatore di attenuare gli effetti negativi che il conseguimento di uno scopo siffatto puo' determinare sul piano dell'occupazione, a causa della contrazione della nuova occupazione, specie giovanile, onde deve escludersene ogni carattere discriminatorio o lesivo dei diritti previdenziali dei lavoratori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, u.p., del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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