Corte costituzionale

Sentenza n. 694/1988

Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 694

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
694/1988
Data di deposito
23 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:694

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 1115 del 5 novembre 1968
  • art. 1, legge n. 464 del 8 agosto 1972
  • art. 1, legge n. 164 del 20 maggio 1975
  • art. 2, legge n. 675 del 12 agosto 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9185

La ricerca di criteri idonei a ripartire equamente fra i lavoratori dell'impresa in crisi gli oneri derivanti dall'applicazione del regime di cassa integrazione ed a sottrarre al potere imprenditoriale la scelta di quanti debbono, invece, sopportarli in via esclusiva (c.d. collocazione in cassa integrazione a zero ore), e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, dovendosi escludere che siffatta idoneita' possa riconoscersi soltanto al criterio della c.d. "rotazione", stante le peculiarita' che ogni vicenda di crisi puo' presentare rispetto ad altre e la correlativa possibilita' di variazione dei rimedi utili al fine suddetto. E', pertanto, inammissibile la questione di costituzionalita' della vigente normativa in materia, nella parte in cui non prevede l'obbligatorieta' del criterio della rotazione o di altri criteri con identica finalita', tenuto conto, peraltro, del fatto che la normativa stessa, da un lato, mira alla protezione dell'interesse collettivo dei lavoratori alla salvaguardia dei livelli occupazionali, favorendo l'intervento sindacale nella gestione della vicenda di crisi, anche per la stipulazione di accordi diretti a disciplinare le modalita' di ripartizione dei correlativi sacrifici imposti a lavoratori; dall'altro, non configura il suddetto potere imprenditoriale di scelta come arbitrario, essendo, viceversa, esso condizionato da una serie di limiti interni ed esterni (coerenza delle scelte con la situazione di crisi, osservanza dei principi di correttezza e buona fede nonche' del divieto di discriminazione, etc.), il cui rispetto e' suscettibile di verifica in sede giurisdizionale (inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, e 41 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche e integrazioni alla l. n. 1115/1968), 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e 2 della legge 12 agosto 1977 n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 41 Cost., dai Pretori di Milano e di Pontedera con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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