Corte costituzionale
Sentenza n. 694/1988
Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 694
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 694/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:694
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1115 del 5 novembre 1968
- art. 1, legge n. 464 del 8 agosto 1972
- art. 1, legge n. 164 del 20 maggio 1975
- art. 2, legge n. 675 del 12 agosto 1977
Parametri
Massime
Massima n. 9185
La ricerca di criteri idonei a ripartire equamente fra i lavoratori dell'impresa in crisi gli oneri derivanti dall'applicazione del regime di cassa integrazione ed a sottrarre al potere imprenditoriale la scelta di quanti debbono, invece, sopportarli in via esclusiva (c.d. collocazione in cassa integrazione a zero ore), e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, dovendosi escludere che siffatta idoneita' possa riconoscersi soltanto al criterio della c.d. "rotazione", stante le peculiarita' che ogni vicenda di crisi puo' presentare rispetto ad altre e la correlativa possibilita' di variazione dei rimedi utili al fine suddetto. E', pertanto, inammissibile la questione di costituzionalita' della vigente normativa in materia, nella parte in cui non prevede l'obbligatorieta' del criterio della rotazione o di altri criteri con identica finalita', tenuto conto, peraltro, del fatto che la normativa stessa, da un lato, mira alla protezione dell'interesse collettivo dei lavoratori alla salvaguardia dei livelli occupazionali, favorendo l'intervento sindacale nella gestione della vicenda di crisi, anche per la stipulazione di accordi diretti a disciplinare le modalita' di ripartizione dei correlativi sacrifici imposti a lavoratori; dall'altro, non configura il suddetto potere imprenditoriale di scelta come arbitrario, essendo, viceversa, esso condizionato da una serie di limiti interni ed esterni (coerenza delle scelte con la situazione di crisi, osservanza dei principi di correttezza e buona fede nonche' del divieto di discriminazione, etc.), il cui rispetto e' suscettibile di verifica in sede giurisdizionale (inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, e 41 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche e integrazioni alla l. n. 1115/1968), 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e 2 della legge 12 agosto 1977 n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 41 Cost., dai Pretori di Milano e di Pontedera con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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