Corte costituzionale

Sentenza n. 692/1988

Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 692

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
692/1988
Data di deposito
23 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:692

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 7, legge n. 203 del 3 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 13188

Il criterio cronologico introdotto dalla legge n. 203 del 1982 - anteriorita' o posteriorita' delle opere migliorative alla data della sua entrata in vigore - e' privo di qualsiasi valore giustificativo e produce, in relazione alla tutela della loro liberta' di iniziativa economica e del loro diritto di proprieta' sul fondo, una discriminazione tra i proprietari concedenti ancor meno giustificabile di quella prodotta dall'art. 11 (gia' dichiarato illegittimo) della legge n. 11 del 1971: esso e', infatti, assunto come mero limite di efficacia di un condono arbitrariamente concesso agli affittuari che, prima del 6 maggio 1982, abbiano illegittimamente eseguito opere modificative o trasformative del fondo. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, agli affittuari di fondi rustici che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente. - Cfr. sent. n. 153/1977

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 ("Norme sui contratti agrari") nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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