Corte costituzionale
Sentenza n. 692/1988
Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 692
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 692/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:692
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 7, legge n. 203 del 3 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 13188
Il criterio cronologico introdotto dalla legge n. 203 del 1982 - anteriorita' o posteriorita' delle opere migliorative alla data della sua entrata in vigore - e' privo di qualsiasi valore giustificativo e produce, in relazione alla tutela della loro liberta' di iniziativa economica e del loro diritto di proprieta' sul fondo, una discriminazione tra i proprietari concedenti ancor meno giustificabile di quella prodotta dall'art. 11 (gia' dichiarato illegittimo) della legge n. 11 del 1971: esso e', infatti, assunto come mero limite di efficacia di un condono arbitrariamente concesso agli affittuari che, prima del 6 maggio 1982, abbiano illegittimamente eseguito opere modificative o trasformative del fondo. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, agli affittuari di fondi rustici che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente. - Cfr. sent. n. 153/1977
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 ("Norme sui contratti agrari") nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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