Corte costituzionale
Sentenza n. 690/1988
Corte cost., sent. 23 giugno 1988, n. 690
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 690/1988
- Data di deposito
- 23 giugno 1988
- Data di decisione
- 9 giugno 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:690
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 7, legge n. 463 del 9 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 13156
IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE SECONDARIE E' irrazionale e ingiustificatamente discriminatorio privilegiare, ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti di scuole secondarie, il personale che non si sia qualificato in prove di carattere selettivo, rispetto a coloro che abbiano, invece, partecipato ad un pubblico concorso, che costituisce la regola per l'accesso ai pubblici uffici. E' conseguentemente illegittimo,in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978 n.463 nella parte in cui, ai fini dell'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria, non equipara a coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti indetti ai sensi dell'art.5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, chi l'abbia conseguita per effetto della partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 ("Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado") nella parte in cui, ai fini della immissione in ruolo di insegnanti di scuole secondarie, non equipara a coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti indetti ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, coloro che l'abbiano conseguita per effetto della partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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