Corte costituzionale

Sentenza n. 648/1988

Corte cost., sent. 16 giugno 1988, n. 648

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
648/1988
Data di deposito
16 giugno 1988
Data di decisione
9 giugno 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:648

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 11 novembre 1968

Parametri

Massime

Massima n. 12220

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - PROVINCIA DI TRENTO. I beni naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini d'utilita' sociale costituiscono categoria 'ab origine' di interesse pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di realizzazione del corrispondente interesse pubblico; consegue da cio' l'esigenza intrinseca di assicurare la conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualita' essenziali, assorbenti o quanto meno prevalenti rispetto al godimento dei singoli. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3, 41 e 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 l. prov. Trento 11 novembre 1968 n.20, in quanto, nel disporre divieto, nelle zone riservate a piste sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano importare ostacolo alla "libera discesa", determina uno svuotamento sostanziale del diritto di proprieta' per la mancata previsione di indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica privata nonche' delle garanzie di godimento della proprieta').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 11 novembre 1968, n. 20 della Provincia autonoma di Trento (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. V) con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 41, 42 (secondo e terzo comma) Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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