Corte costituzionale

Sentenza n. 623/1988

Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 623

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
623/1988
Data di deposito
10 giugno 1988
Data di decisione
8 giugno 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:623

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, legge della Regione siciliana n. 71 del 27 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 13253

La misura cautelare prevista dall'art. 48 L. Reg. Sicilia 27.12.1978, n. 71, consistente nel potere del Sindaco di far apporre i sigilli al cantiere e al macchinario impiegato in caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, ha natura amministrativa e non giurisdizionale. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 48 Legge Regione Sicilia 27. 12.1978, n. 71, nella parte in cui attribuisce all'amministrazione attiva un tipico atto cautelare di natura penale, stante che al provvedimento in questione va riconosciuta natura amministrativa. E' pertanto inapplicabile l'art. 101 Cost.. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale della stessa norma, per pretesa violazione dell'art. 14 Statuto Regione Sicilia, in quanto l'attribuzione al Sindaco del potere di emettere il provvedimento di apposizione dei sigilli non viola ne' i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ne' norme fondamentali della legge di riforma economico-sociale n. 10 del 1977, essendo perfettamente in armonia con gli stessi l'attribuzione dell'intero procedimento, che ha natura amministrativa, ad una autorita' amministrativa. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 48 Legge Regione Sicilia 27.12.1978, n. 71, laddove irrazionalmente diversificherebbe, quanto all'applicabilita' del provvedimento di apposizione dei sigilli ivi previsto, tra soggetti sottoposti alla legislazione regionale e statale in quanto, nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle norme fondamentali di riforme economico-sociali statali, e' riconosciuta alla Regione Sicilia competenza esclusiva in materia urbanistica. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 48 Legge Regione Sicilia 27.12.1978, n. 71, sollevata con riferimento all'art. 41 Cost., in quanto l'adozione della misura, peraltro temporanea e provvisoria, dell'apposizione dei sigilli, in ragione e a tutela di interessi generali e a garanzia dell'esecuzione dell'inadempiuto ordine di sospensione dei lavori non viola il principio di liberta' dell'iniziativa economica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 101 Cost., e 14 dello Statuto speciale della Regione siciliana, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza del 10 dicembre 1979, dell'art. 48 della legge della Regione Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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