Corte costituzionale
Sentenza n. 623/1988
Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 623
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 623/1988
- Data di deposito
- 10 giugno 1988
- Data di decisione
- 8 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:623
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, legge della Regione siciliana n. 71 del 27 dicembre 1978
Parametri
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- legge n. 10 del 28 gennaio 1977
Massime
Massima n. 13253
La misura cautelare prevista dall'art. 48 L. Reg. Sicilia 27.12.1978, n. 71, consistente nel potere del Sindaco di far apporre i sigilli al cantiere e al macchinario impiegato in caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, ha natura amministrativa e non giurisdizionale. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 48 Legge Regione Sicilia 27. 12.1978, n. 71, nella parte in cui attribuisce all'amministrazione attiva un tipico atto cautelare di natura penale, stante che al provvedimento in questione va riconosciuta natura amministrativa. E' pertanto inapplicabile l'art. 101 Cost.. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale della stessa norma, per pretesa violazione dell'art. 14 Statuto Regione Sicilia, in quanto l'attribuzione al Sindaco del potere di emettere il provvedimento di apposizione dei sigilli non viola ne' i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ne' norme fondamentali della legge di riforma economico-sociale n. 10 del 1977, essendo perfettamente in armonia con gli stessi l'attribuzione dell'intero procedimento, che ha natura amministrativa, ad una autorita' amministrativa. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 48 Legge Regione Sicilia 27.12.1978, n. 71, laddove irrazionalmente diversificherebbe, quanto all'applicabilita' del provvedimento di apposizione dei sigilli ivi previsto, tra soggetti sottoposti alla legislazione regionale e statale in quanto, nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle norme fondamentali di riforme economico-sociali statali, e' riconosciuta alla Regione Sicilia competenza esclusiva in materia urbanistica. E' infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 48 Legge Regione Sicilia 27.12.1978, n. 71, sollevata con riferimento all'art. 41 Cost., in quanto l'adozione della misura, peraltro temporanea e provvisoria, dell'apposizione dei sigilli, in ragione e a tutela di interessi generali e a garanzia dell'esecuzione dell'inadempiuto ordine di sospensione dei lavori non viola il principio di liberta' dell'iniziativa economica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 101 Cost., e 14 dello Statuto speciale della Regione siciliana, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza del 10 dicembre 1979, dell'art. 48 della legge della Regione Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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