Corte costituzionale

Sentenza n. 612/1988

Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 612

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
612/1988
Data di deposito
10 giugno 1988
Data di decisione
8 giugno 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:612

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 4, legge n. 181 del 26 aprile 1982
  • art. 55, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
  • art. 56, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
  • art. 49, legge n. 833 del 23 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 11826

Benche' la configurazione delle unita' sanitarie locali come strutture operative dei comuni dovrebbe indurre il legislatore, per ovvie esigenze di coerenza, ad assimilare il controllo sugli atti delle usl a quello sugli atti dei comuni, ove tuttavia il legislatore, nel legittimo esercizio delle sue competenze, preveda una particolare composizione dell'organo regionale di controllo con l'inserimento di un rappresentante del ministero del tesoro per meglio fronteggiare gli eccessi di spesa nel settore sanitario, effettua una coerente scelta conseguenziale stabilendo che il controllo sia esercitato in un'unica sede regionale, ove puo' piu' efficacemente svolgersi. (E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla regione Toscana, dell'art. 13, quarto comma, l. 26 aprile 1982, n. 181, in riferimento all'art. 130 Cost., come attuato dall'art. 56, l. 10 febbraio 1953, n. 62, nonche' agli artt. 117, primo comma, 123, primo comma, Cost. e 70 dello statuto della regione Toscana). cfr. Corte cost. n. 245/84, 613/88.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in epigrafe della Regione Toscana nei confronti dell'art. 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)", per contrasto con l'art. 130 Cost., come attuato dall'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché con gli artt. 117, primo comma, 123, primo comma, Cost. e 70 dello Statuto della Regione Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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