Corte costituzionale
Sentenza n. 612/1988
Corte cost., sent. 10 giugno 1988, n. 612
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 612/1988
- Data di deposito
- 10 giugno 1988
- Data di decisione
- 8 giugno 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:612
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 4, legge n. 181 del 26 aprile 1982
- art. 55, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 56, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 49, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 130, Costituzione
- art. 70, legge n. 343 del 22 maggio 1971
Massime
Massima n. 11826
Benche' la configurazione delle unita' sanitarie locali come strutture operative dei comuni dovrebbe indurre il legislatore, per ovvie esigenze di coerenza, ad assimilare il controllo sugli atti delle usl a quello sugli atti dei comuni, ove tuttavia il legislatore, nel legittimo esercizio delle sue competenze, preveda una particolare composizione dell'organo regionale di controllo con l'inserimento di un rappresentante del ministero del tesoro per meglio fronteggiare gli eccessi di spesa nel settore sanitario, effettua una coerente scelta conseguenziale stabilendo che il controllo sia esercitato in un'unica sede regionale, ove puo' piu' efficacemente svolgersi. (E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla regione Toscana, dell'art. 13, quarto comma, l. 26 aprile 1982, n. 181, in riferimento all'art. 130 Cost., come attuato dall'art. 56, l. 10 febbraio 1953, n. 62, nonche' agli artt. 117, primo comma, 123, primo comma, Cost. e 70 dello statuto della regione Toscana). cfr. Corte cost. n. 245/84, 613/88.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in epigrafe della Regione Toscana nei confronti dell'art. 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)", per contrasto con l'art. 130 Cost., come attuato dall'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché con gli artt. 117, primo comma, 123, primo comma, Cost. e 70 dello Statuto della Regione Toscana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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