Corte costituzionale
Sentenza n. 588/1988
Corte cost., sent. 31 maggio 1988, n. 588
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 588/1988
- Data di deposito
- 31 maggio 1988
- Data di decisione
- 12 maggio 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:588
Norme oggetto del giudizio
- art. 529, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 11972
Le differenze obiettivamente riscontrabili tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimita' non sono tali da giustificare il differente trattamento, quanto al conferimento dell'incarico al difensore, che l'art. 529 c.p.p. impone, stante che se l'importanza sul piano culturale del giudizio di legittimita' puo' spiegare la richiesta di una specifica qualificazione del difensore, non giustifica piu' una cosi' sostanziale differenza delle forme attraverso cui si legittima la manifestazione di volonta' del ricorrente in ordine al difensore, tra l'altro prevista solo in materia penale. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 529 c.p.p. limitatamente alla parte in cui non dispone che l'incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso, al di fensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, possa essere conferito anche "con lettera raccomdandata diretta allo stesso concelliere" perche' non sussiste ragionevole giustificazione per un trattamento cosi' differenziato, quanto alle forme per attribuire l'incarico al difensore, fra gradi di giusizio di merito e quello di legittimita'. (N.B. Con ordinanza n. 818 del 1988 e' stato corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo). - v. Corte cost. S.n. 145 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 529 cod. proc. pen., limitatamente alla parte in cui dispone che l'incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso, al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, possa essere conferito anche "con lettera raccomandata diretta allo stesso cancelliere".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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