Corte costituzionale
Sentenza n. 531/1988
Corte cost., sent. 12 maggio 1988, n. 531
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 531/1988
- Data di deposito
- 12 maggio 1988
- Data di decisione
- 10 maggio 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:531
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 10, decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983
- legge n. 79 del 25 marzo 1983
Parametri
Massime
Massima n. 9251
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, sono legittimate a costituirsi davanti alla Corte Costituzionale soltanto le parti del giudizio "a quo" che, al momento del deposito (o della lettura in dibattimento) dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualifica. - S. nn. 412 e 220/1988.
Massima n. 9252
La norma che, in caso di pensionamento anticipato "a domanda", riduce (sino alla data del raggiungimento dell'eta' pensionabile) la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione, rapportandola agli anni di servizio prestati, realizza in modo coerente la finalita' di disincentivare i pensionamenti volontari anticipati, evitando che essi comportino situazioni di ingiustificato vantaggio. In tal modo, il legislatore ha fatto buon uso della discrezionalita' che gli compete nella determinazione dei trattamenti di quiescenza, in quanto ha introdotto un elemento di razionalizzazione nel sistema pensionistico ragguagliando l'entita' del trattamento alla quantita' del lavoro prestato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art.10, d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, nel testo modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983 n. 79 - Sulla discrezionalita' del legislatore in ordine ai modi e alla misura dei trattamenti previdenziali, S. n. 26/1986, 83/1979, 302/1983, 151/1976, 251/1974, 173/1986, 300/1985, 180/1982; in ordine ai meccanismi di adeguamento delle retribuzioni, S. n. 34/1985, 43/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17 ("Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione") conv. con modificazioni nella l. 25 marzo 1983, n. 79, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. n. 678, 679 e 680 del 1985) del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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