Corte costituzionale

Sentenza n. 531/1988

Corte cost., sent. 12 maggio 1988, n. 531

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
531/1988
Data di deposito
12 maggio 1988
Data di decisione
10 maggio 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:531

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 10, decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983
  • legge n. 79 del 25 marzo 1983

Parametri

Massime

Massima n. 9251

Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, sono legittimate a costituirsi davanti alla Corte Costituzionale soltanto le parti del giudizio "a quo" che, al momento del deposito (o della lettura in dibattimento) dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualifica. - S. nn. 412 e 220/1988.

Massima n. 9252

La norma che, in caso di pensionamento anticipato "a domanda", riduce (sino alla data del raggiungimento dell'eta' pensionabile) la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione, rapportandola agli anni di servizio prestati, realizza in modo coerente la finalita' di disincentivare i pensionamenti volontari anticipati, evitando che essi comportino situazioni di ingiustificato vantaggio. In tal modo, il legislatore ha fatto buon uso della discrezionalita' che gli compete nella determinazione dei trattamenti di quiescenza, in quanto ha introdotto un elemento di razionalizzazione nel sistema pensionistico ragguagliando l'entita' del trattamento alla quantita' del lavoro prestato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art.10, d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, nel testo modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983 n. 79 - Sulla discrezionalita' del legislatore in ordine ai modi e alla misura dei trattamenti previdenziali, S. n. 26/1986, 83/1979, 302/1983, 151/1976, 251/1974, 173/1986, 300/1985, 180/1982; in ordine ai meccanismi di adeguamento delle retribuzioni, S. n. 34/1985, 43/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17 ("Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione") conv. con modificazioni nella l. 25 marzo 1983, n. 79, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. n. 678, 679 e 680 del 1985) del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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