Corte costituzionale

Sentenza n. 529/1988

Corte cost., sent. 12 maggio 1988, n. 529

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
529/1988
Data di deposito
12 maggio 1988
Data di decisione
10 maggio 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:529

Norme oggetto del giudizio

  • art. 77, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 85, comma 3, n.1, legge n. 903 del 9 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9244

L'equiparazione assoluta tra uomini e donne in materia di lavoro - che costituisce lo scopo generale della legge n. 903 del 1977 - e' riferibile anche alle prestazioni dell'assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro, ed esige, in applicazione della "ratio" di precedenti pronunce, che anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta legge sia eliminata la disparita' di trattamento derivante dalla norma che, in caso di infortunio della donna, subordinava la corresponsione delle quote integrative della rendita per il coniuge a carico alla condizione ulteriore che l'attitudine al lavoro del marito fosse ridotta a meno di un terzo. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 77, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 , "nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge". - S. nn. 6 e 105/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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