Corte costituzionale
Sentenza n. 501/1988
Corte cost., sent. 5 maggio 1988, n. 501
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 501/1988
- Data di deposito
- 5 maggio 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:501
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 141 del 17 aprile 1985
- art. 3, comma 1, legge n. 141 del 17 aprile 1985
- art. 6, legge n. 141 del 17 aprile 1985
Parametri
Massime
Massima n. 9086
In base alla giurisprudenza costituzionale, la pensione deve intendersi come retribuzione differita, e cio' implica l'esigenza di costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni dei lavoratori in servizio attivo. Consegue che la legge n. 141 del 1985 - la quale ha stabilito, a fini perequativi, rivalutazioni percentuali delle pensioni pregresse dei pubblici dipendenti, incluse quelle dei magistrati - avrebbe dovuto adeguare le pensioni di questi ultimi alla nuova struttura retributiva (con annesso "beneficio") introdotta dalla precedente legge n. 425 del 1984 per i magistrati in servizio al 1^ luglio 1983. Peraltro, poiche' la suddetta legge n. 141 ha esaurito la sua funzione riequilibratrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della pronuncia di parziale incostituzionalita' della medesima decorrono dal 1^ gennaio 1978. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - gli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985 n. 141, nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1^ luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dalla data del 1^ gennaio 1988. - S.nn. 124/1968, 26/1980, 173/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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