Corte costituzionale
Sentenza n. 498/1988
Corte cost., sent. 27 aprile 1988, n. 498
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 498/1988
- Data di deposito
- 27 aprile 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:498
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 9079
L'evoluzione delle situazioni verificatesi nel campo del lavoro - per l'introduzione di nuovi mezzi e di nuove tecniche - nonche' nel campo dell'assistenza, della previdenza e del diritto di famiglia - nel quale, per effetto della riforma del 1975, e' stata attuata la parita' tra i coniugi relativamente all'assistenza, alla cura e all'educazione dei figli - ha fatto venir meno le ragioni giustificatrici della differenza di trattamento della donna lavoratrice rispetto all'uomo lavoratore.E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell' artt. 3 e 37 Cost. - l'art. 4, della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti. (Stante che l'eta' lavorativa deve essere eguale per la donna e per l'uomo, rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di eta', per soddisfare sue esigenze peculiari: cio' non contrasta con il fondamentale principio di parita', il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, meritevoli di una particolare regolamentazione). - cfr. S.n. 137/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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