Corte costituzionale

Sentenza n. 497/1988

Corte cost., sent. 27 aprile 1988, n. 497

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
497/1988
Data di deposito
27 aprile 1988
Data di decisione
21 aprile 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:497

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
  • art. 13, legge n. 114 del 16 aprile 1974

Parametri

Massime

Massima n. 9082

La mancanza dei presupposti per l'esperibilita' del procedimento monitorio, nel corso del quale sono state sollevate questioni di costituzionalita', non comporta in ogni caso l'inesistenza del giudizio a quo.

Massima n. 9083

La considerazione di date situazioni occupazionali nel quadro di valutazioni di politica economica generale, giustifica e rende non utilmente comparabili, ai fini dell'art. 3 Cost., trattamenti di maggior favore, riservati, rispetto alla generalita' dei lavoratori, ad alcune categorie di dipendenti dell'industria, o di lavoratori agricoli, o dell'edilizia e di settori affini. In particolare, il riconoscimento dell'indennita' di disoccupazione involontaria come indennita' "speciale" ai lavoratori dell'industria, rientra in un insieme di misure del legislatore dirette a sollevare detto settore produttivo - in ragione dell'importanza ad esso attribuita nell'economia nazionale - dalle conseguenze dei fenomeni di crisi, cui il settore medesimo era esposto (L. n. 1115 del 1968, L. n. 33 del 1980); l'analogo trattamento previsto per le altre citate categorie, e' connesso al carattere delle lavorazioni svolte nei rispettivi settori, contrassegnate da periodi di inattivita' legati, per l'agricoltura, al ciclo stagionale (L. n. 457 del 1972, L.n. 37 del 1977) e, per l'edilizia, alla discontinuita' della produzione di opere (L. n. 427 del 1975, L.n. 33 del 1980). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui fissa in lire 800 al giorno l'indennita' "ordinaria" di disoccupazione).

Massima n. 9084

Non puo' ritenersi rispondente ai precetti di cui agli artt. 2 e 38 Cost., una norma che, mentre fa consistere nella corresponsione di una somma di danaro (indennita') l'apprestamento di mezzi adeguati alle esigenze di vita, non stabilisca - di fronte al fenomeno in atto della notevole diminuzione del potere di acquisto della moneta - un meccanismo diretto ad assicurare, anche in prospettiva temporale, l'adeguatezza, in termini di effettivita', del trattamento indennitario previsto. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, in L. 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato. - cfr. S.n. 560/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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