Corte costituzionale
Sentenza n. 497/1988
Corte cost., sent. 27 aprile 1988, n. 497
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 497/1988
- Data di deposito
- 27 aprile 1988
- Data di decisione
- 21 aprile 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:497
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
- art. 13, legge n. 114 del 16 aprile 1974
Parametri
Massime
Massima n. 9082
La mancanza dei presupposti per l'esperibilita' del procedimento monitorio, nel corso del quale sono state sollevate questioni di costituzionalita', non comporta in ogni caso l'inesistenza del giudizio a quo.
Massima n. 9083
La considerazione di date situazioni occupazionali nel quadro di valutazioni di politica economica generale, giustifica e rende non utilmente comparabili, ai fini dell'art. 3 Cost., trattamenti di maggior favore, riservati, rispetto alla generalita' dei lavoratori, ad alcune categorie di dipendenti dell'industria, o di lavoratori agricoli, o dell'edilizia e di settori affini. In particolare, il riconoscimento dell'indennita' di disoccupazione involontaria come indennita' "speciale" ai lavoratori dell'industria, rientra in un insieme di misure del legislatore dirette a sollevare detto settore produttivo - in ragione dell'importanza ad esso attribuita nell'economia nazionale - dalle conseguenze dei fenomeni di crisi, cui il settore medesimo era esposto (L. n. 1115 del 1968, L. n. 33 del 1980); l'analogo trattamento previsto per le altre citate categorie, e' connesso al carattere delle lavorazioni svolte nei rispettivi settori, contrassegnate da periodi di inattivita' legati, per l'agricoltura, al ciclo stagionale (L. n. 457 del 1972, L.n. 37 del 1977) e, per l'edilizia, alla discontinuita' della produzione di opere (L. n. 427 del 1975, L.n. 33 del 1980). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui fissa in lire 800 al giorno l'indennita' "ordinaria" di disoccupazione).
Massima n. 9084
Non puo' ritenersi rispondente ai precetti di cui agli artt. 2 e 38 Cost., una norma che, mentre fa consistere nella corresponsione di una somma di danaro (indennita') l'apprestamento di mezzi adeguati alle esigenze di vita, non stabilisca - di fronte al fenomeno in atto della notevole diminuzione del potere di acquisto della moneta - un meccanismo diretto ad assicurare, anche in prospettiva temporale, l'adeguatezza, in termini di effettivita', del trattamento indennitario previsto. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, in L. 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato. - cfr. S.n. 560/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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