Corte costituzionale
Sentenza n. 440/1988
Corte cost., sent. 14 aprile 1988, n. 440
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 440/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:440
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, legge n. 1062 del 20 novembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 13749
Il principio di indipendenza della magistratura, sancito dal primo comma dell'art. 104 della Costituzione con riguardo ad ogni giudice, singolo o collegiale, in stretta correlazione all'autonomia dell'ordine giudiziario, garantita dal medesimo comma, e in diretta derivazione dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione, non puo' non considerarsi scalfito da una norma che condiziona ad un atto vincolante di un'autorita' amministrativa l'esercizio della funzione giurisdizionale in un momento particolarmente delicato del processo, quale e' quello della scelta del perito.
Massima n. 13750
L'indipendenza del giudice penale risulta compromessa dalla limitazione alla sua liberta' di scelta dell'esperto, quale risulta dalla normativa (in materia di repressione della contraffazione od alterazione di opere d'arte), che - in deroga alle regole generali (art. 314 cod.proc.pen.) e in via transitoria (fino alla istituzione di un albo dei consulenti tecnici) -, impone al giudice (anziche' consentirgli semplicemente) di rivolgersi all'autorita' amministrativa competente (Ministro per i beni culturali) e di seguirne le indicazioni, senz'alcun altro margine di discrezionalita' che quello, per giunta eventuale, di esprimere una preferenza quando la designazione ministeriale comprenda piu' nominativi in via alternativa. Pertanto, per violazione dell'art. 104, comma primo, Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma primo, della Legge 20 novembre 1971, n. 1062, nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", anziche' le parole "puo' avvalersi". - S.n. 63/1963 e 149/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.9, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", anziché le parole "può avvalersi".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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