Corte costituzionale

Sentenza n. 438/1988

Corte cost., sent. 14 aprile 1988, n. 438

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
438/1988
Data di deposito
14 aprile 1988
Data di decisione
25 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:438

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, legge della Regione Umbria n. 69 del 21 ottobre 1981
  • art. 7, legge della Regione Umbria n. 69 del 21 ottobre 1981
  • art. 8, legge della Regione Umbria n. 69 del 21 ottobre 1981
  • art. 9, legge della Regione Umbria n. 69 del 21 ottobre 1981
  • art. 11, legge della Regione Umbria n. 69 del 21 ottobre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 8647

In tema di istruzione, non e' consentito alla Regione subordinare la "presa d'atto" dei corsi liberi a carattere professionale, organizzati da scuole ed enti privati o imprese, all'"armonia" dei medesimi con le "indicazioni della programmazione regionale". E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 33, terzo comma, Cost., l'art. 11 della legge della Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, nella parte in cui sancisce che possono ottenere la "presa d'atto", da parte della Regione, corsi liberi a carattere professionale organizzati da scuole ed enti privati o da imprese nell'ambito dei propri programmi, "purche' in armonia con le indicazioni della programmazione regionale".

Massima n. 8648

Non puo' ritenersi che gli artt. 7, 8, 9 e 11, L. Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, dispongano "l'esclusione di soggetti privati dall'esercizio", di alcune "attivita' di formazione professionale" ne' che tali norme non consentano "ai privati di chiedere ed ottenere che la frequenza di scuole private comporti effetti legali". Non e' infatti possibile precludere alla Regione l'esercizio di detti poteri, in quanto riguardanti attivita' finanziate, almeno in prevalenza, dalla stessa Regione e, per cio' che concerne la stipula delle convenzioni, volti a garantire oltre alla serieta' ed efficienza delle attivita', i diritti dei docenti e degli allievi. Non e' peraltro impedito agli enti privati ed alle imprese, ove forniti dei prescritti requisiti, di richiedere la parita' ai sensi del quarto comma dell'art. 33 Cost. Le disposizioni, pertanto, non violano l'art. 2 della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845 - nel caso in cui esso venga "letto" come affermazione di un principio, applicativo alla formazione professionale, del piu' generale principio di cui al terzo comma dell'art. 33 Cost. - ne', conseguentemente, il dettato di cui all'art. 117, primo comma Cost. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge della Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, sollevate in riferimento agli artt. 33, terzo e quarto comma, e 117, primo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 11 della legge della Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, nella parte in cui sancisce che possono ottenere la "presa d'atto", da parte della Regione, corsi liberi a carattere professionale organizzati da scuole ed enti privati o da imprese nell'ambito dei propri programmi "purché in armonia con le indicazioni della programmazione regionale";

Dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 9 e 11 della legge della Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69 sollevate, in riferimento agli artt. 33, terzo e quarto comma, e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con ordinanza del 15 ottobre 1986 (Reg. ord. 214/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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