Corte costituzionale
Sentenza n. 436/1988
Corte cost., sent. 14 aprile 1988, n. 436
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 436/1988
- Data di deposito
- 14 aprile 1988
- Data di decisione
- 25 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:436
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 222 del 12 giugno 1984
- art. 3, legge n. 222 del 21 giugno 1984
Parametri
Massime
Massima n. 13607
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 Legge 12 giugno 1984, n. 222, in quanto l'ordinanza di rimessione che la propone non risulta motivata ne' in punto di rilevanza ne' in punto di non manifesta infondatezza, contravvenendo, dunque, a quanto prescrive l'art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87.
Massima n. 13608
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, proposta in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: la disposizione denunciata non e', infatti, applicabile alle domande di trattamenti previdenziali connessi all'invalidita', presentate, in via amministrativa, anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge.
Massima n. 13609
Il divieto posto (dalla legge n. 222/1984) al riconoscimento dei trattamenti previdenziali dell'assegno di invalidita' e della pensione di inabilita' a coloro che ne facciano domanda dopo il compimento dell'eta' pensionabile - ovvero nell'ipotesi in cui i lavoratori non abbiano ancora i requisiti contributivi per conseguire la pensione di vecchiaia e manchi, quindi, il presupposto per il regime di incumulabilita' dei trattamenti di invalidita' con quello di vecchiaia - comporta che tali soggetti restino in tal caso privi di ogni tutela previdenziale, in palese contrasto con l'art. 38, comma secondo, Cost.. Pertanto l'art. 3 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 (concernente detto divieto) e' costituzionalmente illegittimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ("Revisione della disciplina della invalidità pensionabile");
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost. dal Tribunale di Rimini con ordinanza n. 357 del 1986;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost., dal Pretore di Pavia con ordinanza n. 905 del 1985, dal Tribunale di Pavia con ordinanza n. 603 del 1986, dal Pretore di Milano con ordinanza n. 689 del 1986, dal Tribunale di Pistoia con ordinanze
nn. 3, 238 e 239 del 1987, dal Pretore di Torino con ordinanze nn. 265 e 266 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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