Corte costituzionale

Sentenza n. 418/1988

Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 418

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
418/1988
Data di deposito
7 aprile 1988
Data di decisione
24 marzo 1988
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:418

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 agosto 1985
  • art. 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 agosto 1985
  • art. 6, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 agosto 1985

Parametri

Massime

Massima n. 13613

Spetta allo Stato determinare - con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 - le attivita' assistenziali di rilievo sanitario, il cui costo deve essere imputato al fondo sanitario nazionale. L'atto in questione non comporta, infatti, ridefinizione di materie di competenza provinciale e regionale ("assistenza e beneficenza", "igiene e sanita'", "beneficenza", "assistenza sanitaria"), bensi' delinea - sulla base di leggi preesistenti espressamente richiamate - la categoria delle prestazioni finalizzate alla tutela della salute del cittadino, al solo fine di un uso uniforme del fondo sanitario nazionale e senza pregiudizio di ulteriori attivita' assistenziali di competenza delle regioni e delle province autonome. - S.n. 245/1984; 177 e 294/1986; 64/1987.

Massima n. 13614

Esigenze di coordinamento finanziario e di generali criteri di fruizione, su tutto il territorio nazionale, del fondo sanitario, per il loro carattere assolutamente unitario e inderogabile sono idonee a fondare l'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento anche nei confronti di regioni e province autonome.

Massima n. 13615

Spetta allo Stato prevedere - con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 - adeguati flussi informativi direttamente dalle Unita' sanitarie locali al Ministro della Sanita', nelle forme da questo stabilite, in quanto tali obblighi discendono direttamente da leggi non impugnate dalle ricorrenti (legge nn. 833/1978 e 730/1983) e corrispondono ad evidenti esigenze di coordinamento in materia sanitaria e finanziaria (Cost., art. 119).

Massima n. 13616

Ai fini della imputazione della spesa sul fondo sanitario nazionale nella salvaguardia delle esigenze di valutazione unitaria su tutto il territorio nazionale e di garanzia di un eguale e sufficiente livello base di assistenza sanitaria per tutti i cittadini, spetta allo Stato - con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 - prevedere una commissione regionale di cui faccia parte un membro designato dal Ministro della Sanita', per la verifica dell'idoneita' e qualita' delle prestazioni offerte da istituti pubblici e privati convenzionati con regioni e province autonome.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto 1985): determinare le attività assistenziali di rilievo sanitario, il cui costo deve essere imputato al fondo sanitario nazionale; prevedere adeguati flussi informativi a suo favore direttamente dalle Unità sanitarie locali; prevedere una commissione regionale di cui fa parte un membro designato dal Ministro della Sanità, per la verifica dell'idoneità e qualità delle prestazioni offerte da istituti pubblici e privati con cui le regioni possono convenzionarsi, ai fini dell'imputazione della relativa spesa sul fondo sanitario nazionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze