Corte costituzionale
Sentenza n. 412/1988
Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 412
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 412/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:412
Norme oggetto del giudizio
- art. 133, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 13711
E' inammissibile l'intervento, nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, di soggetti che non erano parti nel giudizio 'a quo' al momento del deposito dell'ordinanza di rimessione. - cfr. S. n. 220/1988.
Massima n. 13712
Non irragionevolmente il legislatore ha stabilito che l'incarico biennale di presidenza, richiesto ai fini dell'ammissione al concorso unico per titoli ed esami a preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, debba avere carattere continuativo, in quanto - nell'esercizio del suo potere di valutazione discrezionale - ha ritenuto che l'espletamento di simili incarichi costituisca indice di piu' sicura attitudine al disimpegno della funzione, rispetto ad incarichi (biennali) non continuativi. Ne' rileva - in relazione al principio di buon andamento della p.a. - il fatto che il numero dei titolari di incarico continuativo era inferiore al numero dei posti messi a concorso, trattandosi di circostanza estranea alla previsione normativa ed alla quale il legislatore ha sopperito successivamente. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 133, comma primo, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. VI) con le ordinanze 27 luglio 1979 (r.o. n. 196 del 1980) e 16 dicembre 1983 (r.o. n. 441 del 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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