Corte costituzionale

Sentenza n. 410/1988

Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 410

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
410/1988
Data di deposito
7 aprile 1988
Data di decisione
24 marzo 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:410

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 694 del 22 dicembre 1975
  • art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 25, 2, lett. a, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 13705

Il vizio di eccesso di delega legislativa non puo' avere alcuna rilevanza ove sia impugnato non il testo originario della disposizione delegata, ma quello risultante da successiva modifica legislativa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - nel testo modificato ex lege 22 dicembre 1975, n. 694 - sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. ed in relazione all'art. 6 della legge-delega n. 825 del 1971).

Massima n. 13706

Le ipotesi di esenzione e di agevolazione fiscali hanno carattere derogatorio e la loro previsione e' esclusivamente rimessa alla valutazione del legislatore, ne' costituisce discriminazione arbitraria la mancata estensione dell'esenzione dall'In.v.im. decennale agli immobili delle I.p.a.b. non direttamente strumentali alle attivita' d'istituto, in quanto la situazione delle I.p.a.b. e' obiettivamente non omogenea rispetto a quelle degli enti territoriali (in massima parte di rilievo costituzionale) e degli enti di natura ecclesiastica (la cui disciplina e', nella genesi, pattizia) che usufruiscono del beneficio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, lett. a, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643). - v. S nn. 134/1982, 108/1983, 86/1985, 301/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), nel testo modificato dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze