Corte costituzionale
Sentenza n. 410/1988
Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 410
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 410/1988
- Data di deposito
- 7 aprile 1988
- Data di decisione
- 24 marzo 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:410
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 694 del 22 dicembre 1975
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 25, 2, lett. a, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 6, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 13705
Il vizio di eccesso di delega legislativa non puo' avere alcuna rilevanza ove sia impugnato non il testo originario della disposizione delegata, ma quello risultante da successiva modifica legislativa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - nel testo modificato ex lege 22 dicembre 1975, n. 694 - sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. ed in relazione all'art. 6 della legge-delega n. 825 del 1971).
Massima n. 13706
Le ipotesi di esenzione e di agevolazione fiscali hanno carattere derogatorio e la loro previsione e' esclusivamente rimessa alla valutazione del legislatore, ne' costituisce discriminazione arbitraria la mancata estensione dell'esenzione dall'In.v.im. decennale agli immobili delle I.p.a.b. non direttamente strumentali alle attivita' d'istituto, in quanto la situazione delle I.p.a.b. e' obiettivamente non omogenea rispetto a quelle degli enti territoriali (in massima parte di rilievo costituzionale) e degli enti di natura ecclesiastica (la cui disciplina e', nella genesi, pattizia) che usufruiscono del beneficio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, lett. a, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643). - v. S nn. 134/1982, 108/1983, 86/1985, 301/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), nel testo modificato dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma secondo, lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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