Corte costituzionale

Sentenza n. 404/1988

Corte cost., sent. 7 aprile 1988, n. 404

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
404/1988
Data di deposito
7 aprile 1988
Data di decisione
24 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:404

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13690

Nel contesto della legge n. 392 del 1978, l'art. 6 specifica un regime di successione nel contratto di locazione, che supera quello previgente, in quanto destinato a non privare dell'abitazione, immediatamente dopo la morte del conduttore, il piu' esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purche' con quello abitualmente conviventi (e dunque, oltre al coniuge, gli eredi estranei, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini); in cio' esprimendosi il dovere di solidarieta' sociale, che connota, da un canto, la forma costituzionale dello Stato sociale e, dall'altro, riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost., ma anche artt. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 11 Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali). E', di conseguenza, irragionevole e viziata da contraddittorieta' logica la previsione di legge che, pur tutelando l'abituale convivenza, non include, tuttavia, tra i successibili nel contratto di locazione, chi era gia' legato 'more uxorio' al titolare originario del contratto; risultando, in pari tempo, leso il diritto fondamentale all'abitazione. Pertanto, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, primo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarita' del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente 'more uxorio'. - S. nn. 217/1988; 49/1987; 252/1983; 45 e 128/1980.

Massima n. 13691

Ai fini della successione, nel contratto di locazione, al conduttore defunto, sono assolutamente identiche la situazione del convivente 'more uxorio' e quella di chi sia stato unito al conduttore da matrimonio religioso non trascritto. - v. massima A della stessa sentenza.

Massima n. 13692

In caso di separazione ovvero di estinzione del rapporto, tra conviventi 'more uxorio', l'esistenza di prole naturale impone che sia conservato il diritto all'abitazione alla residua comunita' familiare. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza quando vi sia prole naturale.

Massima n. 13693

Rispetto al bene primario dell'abitazione, il titolo della separazione , di fatto o consensuale, non puo' avere portata discriminatoria tra i coniugi. Agli effetti della successione nel contratto di locazione, il caso in cui si sia convenuta tra i coniugi separati di fatto la conservazione dell'abitazione per uno solo di essi e l'accordo cosi' intervenuto sia oggetto di prova e del relativo accertamento, non puo' ricevere trattamento diverso da quello disposto per le ipotesi di separazione consensuale e di nullita' matrimoniale. Pertanto, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, terzo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia cosi' convenuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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