Corte costituzionale
Sentenza n. 375/1988
Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 375
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 375/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:375
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 23 dicembre 1975
- art. 28, legge n. 576 del 2 dicembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 13657
Il fatto che redditi maturati in periodi di imposta differenti siano sottoposti a diversa disciplina, a seguito di una modifica normativa, non lede evidentemente alcun principio costituzionale: in particolare, la disposta decorrenza, dalla data della loro entrata in vigore, di nuove e meno favorevoli disposizioni tributarie - nella specie riguardanti la deduzione dal reddito lordo d'impresa, rispettivamente, degli interessi passivi e degli accantonamenti per rischi su crediti - non comporta alcuna ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti che abbiano chiuso l'esercizio in data anteriore e quelli che lo abbiano, invece, chiuso successivamente. Ne' puo' instaurarsi la comparazione tra situazioni diverse, quali quelle dei soggetti che avevano chiuso l'esercizio precedente con risultati negativi e quelle dei soggetti che, per contro, non avevano subito perdite: in un caso, essendo il rapporto tributario ancora pendente (per effetto della facolta' di riportare in diminuzione le perdite) e, nell'altro, ormai esaurito e percio' insensibile alle modifiche intervenute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28 legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1 del d.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 l. 2 dicembre 1975 n. 576 e 1 d.P.R. 23 dicembre 1975 n. 683, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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