Corte costituzionale

Sentenza n. 375/1988

Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 375

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
375/1988
Data di deposito
31 marzo 1988
Data di decisione
23 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:375

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 23 dicembre 1975
  • art. 28, legge n. 576 del 2 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 13657

Il fatto che redditi maturati in periodi di imposta differenti siano sottoposti a diversa disciplina, a seguito di una modifica normativa, non lede evidentemente alcun principio costituzionale: in particolare, la disposta decorrenza, dalla data della loro entrata in vigore, di nuove e meno favorevoli disposizioni tributarie - nella specie riguardanti la deduzione dal reddito lordo d'impresa, rispettivamente, degli interessi passivi e degli accantonamenti per rischi su crediti - non comporta alcuna ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti che abbiano chiuso l'esercizio in data anteriore e quelli che lo abbiano, invece, chiuso successivamente. Ne' puo' instaurarsi la comparazione tra situazioni diverse, quali quelle dei soggetti che avevano chiuso l'esercizio precedente con risultati negativi e quelle dei soggetti che, per contro, non avevano subito perdite: in un caso, essendo il rapporto tributario ancora pendente (per effetto della facolta' di riportare in diminuzione le perdite) e, nell'altro, ormai esaurito e percio' insensibile alle modifiche intervenute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28 legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1 del d.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 l. 2 dicembre 1975 n. 576 e 1 d.P.R. 23 dicembre 1975 n. 683, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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