Corte costituzionale

Sentenza n. 373/1988

Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 373

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
373/1988
Data di deposito
31 marzo 1988
Data di decisione
23 marzo 1988
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:373

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 891 del 22 dicembre 1980
  • art. 23-ter, decreto-legge n. 693 del 31 ottobre 1980
  • art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 13654

Poiche' l'ingresso delle merci nel mercato nazionale e' il presupposto economico della obbligazione tributaria doganale, non irragionevolmente il legislatore - in sede di interpretazione autentica delle disposizioni relative ai diritti di confine sulle merci estere - ha tenuto distinte situazioni generalmente riconosciute diverse, quali, da un lato, la distruzione o il completo deterioramento dei beni e, dall'altro, la "sottrazione della disponibilita' del prodotto", escludendo, conseguentemente, l'obbligazione tributaria solo per la prima ipotesi, ma non per la seconda, in quanto questa non rende il bene inutilizzabile trasferendosi soltanto ad altra persona la concreta possibilita' di disporne e di effettuarne cosi' immissione nel circuito commerciale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - interpretato autenticamente dall'art. 23 ter D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella Legge 22 dicembre 1980, n. 891, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 13655

E' certamente legittima e non in contrasto con il principio della capacita' contributiva l'imposizione tributaria doganale quando sussista il presupposto economico - non irragionevolmente definito dal legislatore - costituito dall'ingresso delle merci nel mercato nazionale; mentre gli accadimenti successivi o la circostanza che il contribuente non abbia tratto utilita' dalle merci introdotte non sono idonei ad escludere il presupposto e il rapporto tributario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - interpretato autenticamente dall'art. 23 ter D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in Legge 22 dicembre 1980, n. 891 - in riferimento all'art. 53 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - interpretato autenticamente dall'art. 23 ter d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito dalla l. 22 dicembre 1980 n. 891 -, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dal Tribunale di Catania e dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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