Corte costituzionale
Sentenza n. 368/1988
Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 368/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:368
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
- art. 23, comma 1, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 13648
Le Casse di previdenza delle diverse categorie professionali sono entita' distinte, ciascuna con una propria autonomia e con un proprio equilibrio finanziario, sicche' la diversita' di regolamentazione - sia per quanto riguarda la normativa organica, sia per quanto riguarda eventuali disposizioni transitorie - non puo' essere assunta a sostegno di una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, L. 20 ottobre 1982, n. 773, in quanto, nell'elevare da venti a trenta anni il periodo minimo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i geometri richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, non fa salvo, in via transitoria, il diritto degli iscritti sotto il precedente regime ad ottenere la pensione stessa dopo venti anni di iscrizione, a differenza di quanto previsto, in sede di analoga riforma, per gli iscritti alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti). - v. S. nn. 133/1984, 284/1986; sulla successione di leggi nel tempo, v. S. nn. 199/1986, 618/1987 e ord. n. 131/1988.
Massima n. 13649
In sede di riforma della Cassa di previdenza geometri, il legislatore ha inteso garantire il conseguimento della pensione di vecchiaia agli iscritti sotto il regime previgente che non raggiungano il piu' elevato periodo minimo di contribuzione richiesto dalla nuova legge, concedendo loro facolta' di riscatto degli anni necessari mediante versamenti a totale carico degli stessi interessati; conseguentemente, la previsione di condizioni (quali la non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria) ostative al raggiungimento della suddetta finalita', e' irrazionale e lesiva del principio indicato nell'art. 38, comma secondo, Cost., senza che valga, in contrario, il richiamo alla discrezionalita' del legislatore nell'attuazione del principio stesso. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro citato - l'art. 23, comma primo, L. 20 ottobre 1982, n. 773, limitatamente alle parole "o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35^ anno di eta'".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) sollevata dal Pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 20 ottobre 1982 n.773 limitatamente alle parole "o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di età".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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