Corte costituzionale

Sentenza n. 365/1988

Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 365

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
365/1988
Data di deposito
31 marzo 1988
Data di decisione
23 marzo 1988
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:365

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto legge luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945
  • art. 8, legge n. 212 del 8 aprile 1952

Parametri

Massime

Massima n. 13642

La diversa e deteriore posizione riservata - anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 903 del 1977 - all'impiegata statale, rispetto all'impiegato di sesso maschile, ai fini del diritto a percepire le quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, si fonda sul presupposto della priorita' della posizione del padre nell'ambito familiare e si pone, percio', in contrasto con l'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel matrimonio e nella famiglia. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., gli artt. 3, d.l.lgt. 21 novembre 1945 n. 722, e 8, L. 8 aprile 1952 n. 212, nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attivita' lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari. - S. nn. 105/1980, 6/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attività lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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