Corte costituzionale
Sentenza n. 365/1988
Corte cost., sent. 31 marzo 1988, n. 365
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 365/1988
- Data di deposito
- 31 marzo 1988
- Data di decisione
- 23 marzo 1988
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:365
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto legge luogotenenziale n. 722 del 21 novembre 1945
- art. 8, legge n. 212 del 8 aprile 1952
Parametri
Massime
Massima n. 13642
La diversa e deteriore posizione riservata - anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 903 del 1977 - all'impiegata statale, rispetto all'impiegato di sesso maschile, ai fini del diritto a percepire le quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, si fonda sul presupposto della priorita' della posizione del padre nell'ambito familiare e si pone, percio', in contrasto con l'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel matrimonio e nella famiglia. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., gli artt. 3, d.l.lgt. 21 novembre 1945 n. 722, e 8, L. 8 aprile 1952 n. 212, nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attivita' lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari. - S. nn. 105/1980, 6/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attività lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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