Corte costituzionale

Sentenza n. 333/1988

Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 333

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
333/1988
Data di deposito
24 marzo 1988
Data di decisione
11 marzo 1988
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:333

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 475 del 2 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 10642

Difetta di legittimazione il giudice istruttore civile, quando sollevi una questione di legittimita` costituzionale concernente disposizioni di legge, che egli non debba applicare, perche` relative alla decisione sul merito della controversia, spettante non alla sua competenza, ma a quella del collegio. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 109/1962, 44/1963, 11/1964, 90/1968, 60/1970, 125/1980.

Massima n. 10643

Non sono sostanzialmente diverse le posizioni del gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione e del precedente titolare di farmacia non di nuova istituzione, e non e`, comunque, censurabile la scelta discrezionale del legislatore di equipararle con riguardo al diritto a percepire l'indennita` di avviamento, ove si intenda quest'ultima - conformemente all'interpretazione giurisprudenziale - quale corrispettivo dell'attivita` di esercizio. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 10644

Non presenta alcun apprezzabile collegamento con il principio di eguaglianza l'asserita disparita` di trattamento tra il gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione e l'assegnatario obbligato a corrispondergli l'indennita` di avviamento, tanto piu` se si escluda il presupposto interpretativo, riguardante la natura di detta indennita`, su cui poggia la questione sollevata dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 10645

Non e` dato riscontrare nella norma censurata l'asserita disparita` di trattamento tra concorrenti a farmacie di nuova istituzione: in quanto l'assegnatario di nuova farmacia, gia` data in gestione provvisoria, pur avendo l'onere di corrispondere al gestore l'indennita` di avviamento, usufruisce, tuttavia, rispetto a coloro che non si trovino a subirlo, del vantaggio di un esercizio gia` impiantato e avviato; ne` rileva la circostanza che la gestione provvisoria sia disposta dopo l'emanazione del bando di concorso, salvo eventuali vizi del provvedimento di assegnazione, sindacabili dal giudice amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 10646

L'obbligo di corrispondere l'indennita` di avviamento al gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione discende direttamente dalla legge, che ne determina compiutamente criteri e modalita` di corresponsione; mentre i provvedimenti della p.a. valgono ad identificare nel caso concreto i soggetti, titolari o gestori, abilitati ad assicurare la continuita` del servizio farmaceutico, ai quali oneri e diritti sono attribuiti direttamente dalla norma di legge. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 23 Cost.). - S. nn. 4, 30, 47/1957; 36/1959; 70/1960; 159/1985; 34/1986 (in ordine alle prestazioni imposte in base alla legge).

Massima n. 10647

La possibilita` che il gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione sia tra i concorrenti avvantaggiati, rispetto agli altri aspiranti, alla titolarita` della farmacia stessa non puo` certamente essere ritenuta in contrasto con il principio di eguaglianza; e comunque siffatta ipotesi non ha alcun nesso con la norma della cui legittimita` si dubita. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 10648

Non sussiste disparita` di trattamento sia tra i gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione e sia tra gli assegnatari subentranti (ai gestori), giacche` la misura dell'indennita` di avviamento - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - risulta sufficientemente differenziata in quanto proporzionale al reddito medio effettivamente conseguito nei diversi casi, spettando, in ogni caso, al giudice di merito valutare la possibilita` di riduzioni proporzionali dell'indennita` in caso di durata della gestione provvisoria inferiore ai tre anni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 10649

La mancata equiparazione - agli effetti del diritto all'indennita` di avviamento - dei gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione sia ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione e sia ai precedenti titolari, costituisce una ingiustificata e irrazionale disparita` di trattamento di situazioni identiche, come tale contrastante con l'art. 3 Cost. Pertanto e` incostituzionale l'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamenta- zione dell'indennita` di avviamento prevista dall'art. 110 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: conseguendo, quindi, da tale dichiarazione, insieme al riconoscimento del diritto nei confronti dell'assegnatario subentrante anche il corrispondente obbligo verso il precedente titolare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) sollevata dal giudice istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza con ordinanza emessa il 12 novembre 1984 (R.O. 89/1985) in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 come sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza del 21 dicembre 1983 (R.O. 483/1984) in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze