Corte costituzionale
Sentenza n. 333/1988
Corte cost., sent. 24 marzo 1988, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 333/1988
- Data di deposito
- 24 marzo 1988
- Data di decisione
- 11 marzo 1988
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1988:333
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 475 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 10642
Difetta di legittimazione il giudice istruttore civile, quando sollevi una questione di legittimita` costituzionale concernente disposizioni di legge, che egli non debba applicare, perche` relative alla decisione sul merito della controversia, spettante non alla sua competenza, ma a quella del collegio. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 109/1962, 44/1963, 11/1964, 90/1968, 60/1970, 125/1980.
Massima n. 10643
Non sono sostanzialmente diverse le posizioni del gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione e del precedente titolare di farmacia non di nuova istituzione, e non e`, comunque, censurabile la scelta discrezionale del legislatore di equipararle con riguardo al diritto a percepire l'indennita` di avviamento, ove si intenda quest'ultima - conformemente all'interpretazione giurisprudenziale - quale corrispettivo dell'attivita` di esercizio. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 10644
Non presenta alcun apprezzabile collegamento con il principio di eguaglianza l'asserita disparita` di trattamento tra il gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione e l'assegnatario obbligato a corrispondergli l'indennita` di avviamento, tanto piu` se si escluda il presupposto interpretativo, riguardante la natura di detta indennita`, su cui poggia la questione sollevata dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 10645
Non e` dato riscontrare nella norma censurata l'asserita disparita` di trattamento tra concorrenti a farmacie di nuova istituzione: in quanto l'assegnatario di nuova farmacia, gia` data in gestione provvisoria, pur avendo l'onere di corrispondere al gestore l'indennita` di avviamento, usufruisce, tuttavia, rispetto a coloro che non si trovino a subirlo, del vantaggio di un esercizio gia` impiantato e avviato; ne` rileva la circostanza che la gestione provvisoria sia disposta dopo l'emanazione del bando di concorso, salvo eventuali vizi del provvedimento di assegnazione, sindacabili dal giudice amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 10646
L'obbligo di corrispondere l'indennita` di avviamento al gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione discende direttamente dalla legge, che ne determina compiutamente criteri e modalita` di corresponsione; mentre i provvedimenti della p.a. valgono ad identificare nel caso concreto i soggetti, titolari o gestori, abilitati ad assicurare la continuita` del servizio farmaceutico, ai quali oneri e diritti sono attribuiti direttamente dalla norma di legge. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 23 Cost.). - S. nn. 4, 30, 47/1957; 36/1959; 70/1960; 159/1985; 34/1986 (in ordine alle prestazioni imposte in base alla legge).
Massima n. 10647
La possibilita` che il gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione sia tra i concorrenti avvantaggiati, rispetto agli altri aspiranti, alla titolarita` della farmacia stessa non puo` certamente essere ritenuta in contrasto con il principio di eguaglianza; e comunque siffatta ipotesi non ha alcun nesso con la norma della cui legittimita` si dubita. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 10648
Non sussiste disparita` di trattamento sia tra i gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione e sia tra gli assegnatari subentranti (ai gestori), giacche` la misura dell'indennita` di avviamento - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - risulta sufficientemente differenziata in quanto proporzionale al reddito medio effettivamente conseguito nei diversi casi, spettando, in ogni caso, al giudice di merito valutare la possibilita` di riduzioni proporzionali dell'indennita` in caso di durata della gestione provvisoria inferiore ai tre anni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 10649
La mancata equiparazione - agli effetti del diritto all'indennita` di avviamento - dei gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione sia ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione e sia ai precedenti titolari, costituisce una ingiustificata e irrazionale disparita` di trattamento di situazioni identiche, come tale contrastante con l'art. 3 Cost. Pertanto e` incostituzionale l'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamenta- zione dell'indennita` di avviamento prevista dall'art. 110 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: conseguendo, quindi, da tale dichiarazione, insieme al riconoscimento del diritto nei confronti dell'assegnatario subentrante anche il corrispondente obbligo verso il precedente titolare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) sollevata dal giudice istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza con ordinanza emessa il 12 novembre 1984 (R.O. 89/1985) in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 come sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza del 21 dicembre 1983 (R.O. 483/1984) in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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